VIDEO | Il pronunciamento del giudice sportivo decreta una multa di 3mila euro per la squadra rossoblu. Dito puntato sull’impraticabilità del terreno di gioco e sulle responsabilità della società
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Si conclude nel peggior dei modi la questione legata alla partita Cosenza-Verona dello scorso 1 settembre non disputata per decisione del direttore di gara per impraticabilità del campo. Il comunicato mette in evidenza inoltre diverse responsabilità della società Cosenza, a conoscenza della circostanza che i lavori di rifacimento del manto erboso non si sarebbero conclusi entro la data del match.
Il comunicato ufficiale reca la firma del giudice sportivo Emilio Battaglia.
«Lette le controdeduzioni della società Cosenza, pervenute in data 8 settembre 2018;
− considerato che è indubbia l’impraticabilità del terreno di giuoco, per come risulta dal rapporto e dal supplemento di rapporto dell’arbitro – atti che fanno prova fino a querela di falso – dai quali emerge che la gara in oggetto non è stata disputata in quanto “non sussistevano le condizioni per garantire l’incolumità fisica dei partecipanti all’incontro, a causa delle condizioni del terreno di gioco in alcune zone dello stesso”; in particolare, nel supplemento di rapporto l’Arbitro rilevava l’insussistenza delle condizioni per garantire l’incolumità fisica nelle seguenti zone del terreno di giuoco: “la fascia laterale opposta alle panchine (dalla linea perimetrale all’area di rigore di larghezza), diverse porzioni della parte centrale del terreno di gioco, la fascia lato panchine all’altezza dell’area di rigore fino alla zona d’angolo, proprio all’ingresso del terreno di gioco. Il terreno infatti si presentava sconnesso, con diversi avvallamenti, e nelle zone sopra citate vi era una totale mancanza di compattezza del fondo, che comportava un affondo del piede verso il basso per alcuni centimetri”;
− considerato che le precarie condizioni del terreno di giuoco, tali da non consentire il regolare svolgimento della gara del 1° settembre 2018, erano a conoscenza della società Cosenza, per come emerge dall’esame dei seguenti documenti:
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i) comunicazione inviata via e-mail in data 5 luglio 2018 dal responsabile terreni di giuoco Lnpb, l’agronomo Giovanni Castelli, alla società Cosenza e alla Lega Serie B, nella quale si evidenzia che “la condizione del terreno di giuoco non corrisponde a quella necessaria al regolare svolgimento delle partite del campionato di serie B” e che “tenuto conto della condizione attestata e dell’urgenza determinata dall’esigenza di avvio dell’imminente stagione sportiva 2018/2019 sin dal prossimo agosto, non vi è altra soluzione che non quella di procedere al rifacimento complessivo del campo”. Inoltre, “in ordine al rifacimento, una prima scelta è quella di valutare su quale campo giocare, se naturale o sintetico (…) se si confermasse la più scontata soluzione dell’erba naturale, andrebbe approfondito il tema della condizione del drenaggio e l’opportunità o meno dell’impiego di essenze prative macrotermiche”;
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ii) verbale datato 30 agosto 2018 relativo al sopralluogo effettuato in data 6 agosto 2018 dall’ingegnere Carlo Longhi presso lo Stadio “San Vito – Luigi Marulla” di Cosenza, ove si rappresenta che non era ancora stata completata la posa in opera del manto erboso e il terreno non era stato tracciato;
iii) relazione redatta presso lo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” in data 13 agosto 2018 e sottoscritta, oltre che da Castelli, anche dal signor Andrea De Poli in rappresentanza della società Cosenza, nonché dal geometra Filippo Natale, rappresentante dell’impresa appaltatrice, dalla quale risulta che “i lavori (sono, ndr) iniziati e consegnabili salvo cause forza maggiore, verosimilmente al 3/4 settembre, con necessità di altre due settimane per la (…) funzionalità della superficie di giuoco” e che “i lavori non comprendono rifacimenti (…) del drenaggio”;
Nullaosta per giocare a Benevento
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iv) e-mail del 21 agosto 2018 con la quale la società Cosenza informava la Soc. Hellas Verona e la Lega Serie B della possibile “variazione di campo da gioco per la gara Cosenza Hellas Verona del 1° settembre 2018”, comunicando di aver “ricevuto la concessione scritta da parte del Benevento Calcio per giocare allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento” e di essere in attesa del “nullaosta della Prefettura di Benevento, della Questura di Benevento e del Comune di Benevento”;
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v) Determinazione n. 29 del 22 agosto 2018 dell’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive, che prevede “per l’incontro di calcio Cosenza – Hellas Verona, laddove si disputi a Benevento” l’adozione di idonee misure organizzative, da ciò risultando che la possibile variazione del campo di gioco era stata segnalata all’Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive;
«Cosenza sapeva del ritardo dei lavori»
25/58 − considerato, pertanto, che la società Cosenza era perfettamente consapevole, avendone esatta conoscenza, della circostanza che i lavori di rifacimento del terreno non si sarebbero conclusi entro la data del 1° settembre 2018, tant’è che avrebbero potuto essere ultimati non prima del 3 o 4 settembre e che addirittura sarebbe stato necessario attendere “altre due settimane per (raggiungere, ndr) la piena funzionalità del terreno di giuoco” (cfr. relazione del 13 agosto 2018);
− ritenuto che lo svolgimento degli eventi soprarichiamati è tale da escludere la ricorrenza di qualsiasi evento eccezionale e/o imprevedibile e/o straordinario che possa rientrare nell’alveo della c.d. forza maggiore, ossia “un evento derivante dalla natura o dal fatto dell’uomo che non può essere preveduto o che, anche se preveduto, non può essere impedito” (cfr. Cass. 22 gennaio 1980, n. 1018);
Le giustificazioni della società rossoblu: «poco credibili»
− rilevato che, sotto tale profilo, le giustificazioni della società Cosenza, di cui alla relazione tecnica allegata alle controdeduzioni, che attribuiscono “la causa scatenante di questi improvvisi cedimenti del manto erboso (…) alla presenza di insetti terricoli (in particolare nottue) che ne hanno inficiato l’attecchimento, poiché gli stessi si sono nutriti del manto erboso” appaiono inverosimili e poco credibili, stante la tardività di detta giustificazione, peraltro né indicata, né rilevata nei precedenti accertamenti e sopralluoghi svolti nel corso dei mesi (luglio e agosto) precedenti la data della gara;
− rilevato, altresì, che nessun rilievo può attribuirsi al precedente giurisprudenziale invocato dalla società Cosenza, relativo alla gara Paganese – Latina del 16 dicembre 2012 (sentenza della Corte di Giustizia Federale dell’8 febbraio 2013), poiché in detto caso l’evento eccezionale e imprevedibile che ha impedito lo svolgimento della gara (ossia l’apertura di una piccola voragine in mezzo al campo) si è verificata nel corso della gara (tra il primo e il secondo tempo), laddove nel caso concreto l’evento era pienamente prevedibile prima della data della gara, per cui il mancato svolgimento della gara è stato determinato dalla condotta a dir poco avventata e poco diligente della società Cosenza;
− considerato a tale proposito, che nella relazione inviata in data 3 settembre 2018 al Direttore Generale e all’Ufficio Competizioni della Lega Serie B, il Responsabile terreni di giuoco LNPB, dottor agronomo Giovanni Castelli ha attestato che il rifacimento del terreno di gioco “si è concluso la mattina stessa del giorno della gara” (ossia il 1° settembre 2018) e che comunque “il terreno di giuoco (…) non ha raggiunto, in tutta la sua superficie, la necessaria condizione di praticabilità, soprattutto in ordine alla sicurezza per gli atleti”;
La sentenza del giudice sportivo
− atteso che la società Cosenza con il proprio comportamento, come sopra dettagliatamente descritto, ha, altresì, violato i doveri di lealtà e correttezza nei confronti della Società ospitata, perché, pur pienamente consapevole sia dell’inadeguatezza del terreno di giuoco dello Stadio “San Vito – Gigi Marulla” fin dal 5 luglio 2018, sia dell’impossibilità di completare i lavori di rifacimento entro il 1° settembre 2018 (data della gara Cosenza – Hellas Verona), non si è efficacemente adoperata per evitare alla società Hellas Verona e ai propri tifosi di sostenere inutili costi di trasferta, pur avendo la possibilità di rinviare la data della gara o di disputare la gara presso lo Stadio di Benevento; 25/59 − accertato, pertanto, che la gara in oggetto non si è disputata per responsabilità diretta della società Cosenza;
P.Q.M. delibera di infliggere alla società Cosenza la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Hellas Verona, nonché l’ammenda di 3.000 euro con diffida».
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