Le motivazioni depositate dalla Cassazione in merito alla posizione dell’on. Pino Galati nell’inchiesta “Quinta Bolgia”, lasciano di stucco per i concetti secchi espressi dalla Suprema Corte nella demolizione delle accuse a carico dell’ex parlamentare lametino. Secondo la Cassazione, infatti le accuse della Procura distrettuale di Catanzaro, diretta dal dott. Nicola Gratteri, sarebbero “evanescenti” e “prive di indizi di rilevanza penale”. Il Parlamentare dapprima era stato posto agli arresti domiciliari e successivamente, con un’ordinanza del riesame in parziale riforma dalle accuse formulate dal Gip distrettuale, in obbligo di dimora. La Suprema Corte aveva annullato entrambi i provvedimenti e oggi sono state depositate le motivazione della decisione.

L’inchiesta

Galati era stato coinvolto nell’inchiesta avviata dalla Procura distrettuale antimafia di Catanzaro, denominata “Quinta Bolgia”. L’accusa a carico dell’ex deputato di Forza Italia erano pesanti perché aggravate dal concorso esterno in associazione mafiosa. Una formulazione del reato che la procura aveva notificato a Pino Galati nel provvedimento della chiusura d’indagini. Per queste accuse l’onorevole Pino Galati dapprima era stato posto alla detenzione domiciliare, successivamente trasformata in obbligo di dimora in Calabria dal Tribunale del Riesame. Provvedimenti annullati dalla Cassazione qualche mese fa. Oggi il deposito delle motivazioni della decisione della Suprema Corte, che in qualche modo demoliscono tutto l’impianto accusatorio nei confronti dell’ex Parlamentare.


L’inchiesta era pesante e nello scorso autunno scosse alle fondamenta il sistema sanitario regionale. Il teatro del crimine sarebbe stato l’ospedale di Lamezia Terme. Secondo l'inchiesta "Quinta Bolgia", infatti, la cosca Iannazzo-Cannizzaro-Daponte aveva instaurato nell'ospedale di Lamezia Terme un controllo totale, con l'occupazione manu militari degli spazi del pronto soccorso e medici e paramedici sottomessi. Un controllo reso possibile, secondo i magistrati della Dda di Catanzaro ed i finanzieri del Comando provinciale del capoluogo e dello Scico di Roma, dalla compiacenza del management dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e grazie all'aiuto di due politici, Galati e Luigi Muraca, componente del Consiglio comunale di Lamezia sciolto nel 2017 per infiltrazioni mafiose. Le motivazioni della sentenza della Cassazione, con la quale è stata annullata l'ordinanza del 23/11/2018 del Tribunale della libertà di Catanzaro, potrebbe far scricchiolare tutto l’impianto accusatorio. La Suprema Corte, infatti, nell’accogliere i motivi presentati dalla difesa di Pino Galati, affidata all’avvocato del foro lametino Francesco Gambardella, parla di “evanescenza delle contestazioni”.

Le motivazioni

La Cassazione, nelle motivazioni, riassume i fatti contestati all’ex parlamentare lametino.

 

“Il pubblico ministero aveva individuato gravi indizi del reato di cui all'art. 353 cod. pen. per avere il Galati, con mezzi fraudolenti od altro, impedito ovvero turbato la gara per la aggiudicazione del servizio ambulanze. Il giudice per le indagini preliminari aveva invece ritenuto che la condotta costituisse il diverso reato di abuso di ufficio non essendovi ancora una gara. In particolare, Galati avrebbe concorso nella violazione delle disposizioni di legge poste a presidio della scelta del contraente. 4.1. Il Tribunale del riesame, - riteneva utilizzabili le intercettazioni nei confronti del parlamentare in quanto solo "casuali" poiché erano state effettuate nel corso di operazioni nei confronti di altri soggetti, non essendovi in origine elementi a carico del ricorrente. Solo l'acquisizione di elementi successivi al settembre 2015 aveva consentito la formulazione delle ipotesi di accusa contro Galati. - Confermava la ricostruzione dei fatti. - Ipotizzava, invece, una ulteriormente diversa qualificazione del fatto, che riteneva integrare un caso di tentata turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. In definitiva, secondo il Tribunale, la richiesta rivolta al Galati di ottenere un contatto diretto con il Pugliese «era finalizzata a ottenere e far acquisire alla società Croce Rosa di Putrino, o ad altra impresa del Gruppo, una posizione di vantaggio/preferenza/precedenza nella determinazione del contenuto del bando di gara o anche nella scelta del contraente».”

 

E fin qui il ragionamento, sia del Gip che aveva formulato la prima accusa, sia del Tribunale del riesame che aveva parzialmente modificato. Sempre la Cassazione ricostruisce sinteticamente i fatti salienti che avevano portato all’incriminazione dell’ex deputato lametino.


Gli elementi più significativi, valorizzati da gip e Tribunale del Riesame per ricostruire i fatti in tale senso, sono: l'osservazione di un incontro di Putrino Pietro con Perri, direttore della azienda sanitaria, nel corso del quale si sarebbe discusso dell'affidamento del servizio ambulanze; il contenuto del loro colloquio personale è stato desunto da una successiva intercettazione di una conversazione di Putrino. Una conversazione intercettata in data 8 luglio 2015 tra Putrino, il suo dipendente Torcasio Vincenzo e Muraca Luigi da cui si comprende il loro interesse a contattare il dottor Pugliese della direzione sanitaria, facendo riferimento anche ad un possibile intervento del parlamentare Galatí Giuseppe. Una conversazione intercettata il 25 luglio 2015 tra Muraca e Torcasio riferita ad un appuntamento con Galati; gli inquirenti ipotizzano che il tema di tale incontro, oggetto di commenti intercettati il giorno successivo, fosse quello del servizio ambulanze. L'osservazione di un incontro del 28 luglio 2015 - preannunciato da una conversazione telefonica- di Muraca Luigi, Putrino Pietro e Torcasio Vincenzo con il Galati presso l'aeroporto di Lamezía Terme. Putrino in una successiva conversazione dice di aver esposto «all'on. Galati la qualità del servizio e l'efficienza delle sue aziende ("... che vuoi noi le qualità li abbiamo non è che coglioneggiamo ... tutti lo sanno delle qualità che abbiamo ... tanto noi non vogliamo fare cose illegali, non esiste proprio")», spendendo anche i precedenti rapporti tra il Galati e la propria madre. Una conversazione intercettata lo stesso 28 luglio 2015, subito dopo la conclusione dell'incontro, «nella quale l'on. Galati chiedeva al dott. Pugliese di fissare un appuntamento con quell'amico consigliere che avrebbe voluto sottoporre "problematiche qui per la città importanti"». L'osservazione dell'incontro sollecitato dal Galati tra Pugliese e Muraca: il 30 luglio 2015 Muraca Luigi, Torcasio Vincenzo e Putrino Diego n. 1967 si recavano nell'edificio ove è sito l'ufficio del dottor Pugliese. Vi facevano ingresso alle 11:35 dall'ingresso principale; alle 11:45 usciva per primo Putrino Diego e dopo altri 10 minuti uscivano gli altri due. In una successiva conversazione intercettata in automobile, Torcasio faceva riferimento alla conversazione intrattenuta. Una conversazione intercettata il 6 agosto 2015 tra Muraca e Galati che parlano evidentemente di questo incontro. Una conversazione intercettata 1'8 settembre 2015 tra Galati e Pugliese a seguito della quale i due si incontrano personalmente. Una conversazione intercettata Il 16 settembre 2015 in cui Galati rimprovera a Muraca di non essersi recato da solo da Pugliese.

 

In questa ricostruzione dei fatti Pm, Gip e Riesame con diverse sfumature confermavano il quadro indiziario e lo ritenevano rilevante sul piano penale. La Suprema Corte, sostanzialmente, ribalta completamente la valutazione indiziaria dei fatti e conclude in maniera diametralmente opposta, rilevando tra l’altro alcuni vizi procedurali nell’utilizzazione delle intercettazioni a carico dell’ex parlamentare, perché prive della relative autorizzazioni. Aspetto, tra l’altro, fatto rilevare dalla difesa nei quattro punti giurisprudenziali in punta di diritto a fondamento della richiesta di annullamento dell’ordinanza del Riesame.

Intercettazioni inutilizzabili

La Suprema Corte, infatti, accoglie il ricorso con questa gerarchia giurisprudenziale: inutilizzabilità delle intercettazioni delle conversazioni del ricorrente. Senza necessità di svolgere le necessarie valutazioni per la eventuale qualifica delle intercettazioni (in particolare quelle dall'8 luglio in poi) quali "indirette" per essere mirate all'ascolto di Galati, caso per il quale sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, è sufficiente dare atto della inutilizzabilità per violazione dell'art. 6, comma 2, legge n. 140 del 2003.


Tale disposizione, difatti, prevede che la utilizzabilità delle intercettazioni "casuali" è subordinata all' autorizzazione successiva del predetto organo ("Qualora, ... ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva"). Poiché tale autorizzazione non è stata richiesta, le intercettazioni in questione allo stato sono del tutto inutilizzabili nei confronti del Galati. Tale motivo già imporrebbe l'annullamento dell'ordinanza impugnata per procedere alla valutazione della adeguatezza del restante materiale di indagine ma la palese fondatezza degli altri motivi consente una immediata decisione più favorevole al ricorrente; la conclusione è, difatti, quella della infondatezza dell'ipotesi di accusa.

 

Risulta del tutto evanescente la contestazione; lo dimostra lo stesso fatto che il pubblico ministero ed il gip hanno offerto ciascuno una diversa ricostruzione della condotta significativa e della relativa qualificazione giuridica ed il Tribunale, rilevandone la evidente insostenibilità, ne ha offerto una ulteriore. In particolare, non vi è stata alcuna indicazione di una condotta caratterizzata da "materialità" per realizzare il tentativo del reato di cui all'art. 353 bis cod. pen. (peraltro caratterizzato di per sé da una condotta anticipata rispetto a quella di cui all'art. 353 cod. pen. con la evidente difficoltà in concreto di individuare una condotta punibile). L'ordinanza impugnata, pur procedendo ad una nuova formulazione delle accuse, comunque dà atto che, all'esito dell'incontro incriminato, nulla di concreto è stato fatto dai presunti correi e, quindi, non risulta che il Galati abbia fatto nulla di più del mettere in contatto le parti interessate; del resto il Tribunale sviluppa una serie di ipotesi alternative su quale potesse essere la ipotetica modalità di favorire il dato soggetto nella futura gara, così dimostrando che non vi sono elementi che consentano di andare oltre la mera congettura. La totale esclusione della gravità indiziaria per fatti penalmente rilevanti, comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella del gip non potendosi prospettare alcun possibile diverso risultato anche a seguito della ripetizione di un giudizio di merito. Per tale conclusione risulta superflua la decisione sul quarto motivo quanto alla sufficienza della mera conoscenza delle relazioni criminali locali per sostenere l'aggravante della "finalità mafiosa".

 

Se queste sono le premesse, riuscire a superare un dibattimento processuale sarà una strada tutta in salita per la Procura distrettuale di Catanzaro.

 

Pa.Mo.