Il giudice ribadisce che il Paese africano non può essere considerato un posto sicuro: «Ingiustificabile l’ordine di allontanamento dell’unica imbarcazione che ha cercato di soccorrere i profughi»
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Quella della guardia costiera libica era un’operazione di salvataggio «insussistente» e quindi «nessuna condotta ostativa è riscontrabile» nei riguardi della Humanity 1 «la quale, in tale, contesto, è risultata l'unica imbarcazione ad intervenire per adempiere, nel senso riconosciuto dalle fonti internazionali, al dovere di soccorso in mare dei migranti». È quanto afferma il giudice della sezione civile del Tribunale di Crotone, Antonio Albenzio, nell'ordinanza con la quale conferma la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo al quale era stata sottoposta la nave della Ong tedesca Humanity 1 a seguito del soccorso di 77 migranti avvenuto il 4 marzo 2024 nel canale di Sicilia.
Alla nave, che appartiene alla ong tedesca Sos Humanity, venne assegnato come porto di sbarco quello di Crotone dove, appena attraccata, è stata sottoposta a fermo dalle autorità italiane. La sezione civile del Tribunale di Crotone il 18 marzo scorso aveva già disposto la sospensione del fermo amministrativo su ricorso della ong tedesca inaudita altera parte.
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Ora il giudice ha ascoltato le parti: oltre alla Sos Humanity, si sono costituiti, tramite l'Avvocatura dello Stato di Catanzaro, ministero delle Infrastrutture e trasporti, Capitaneria di porto, ministero dell'Interno e Questura di Crotone, ministero dell'Economia e Guardia di finanza sezione operativa navale di Crotone.
L'Avvocatura dello Stato ha ribadito l'accusa nei confronti della nave umanitaria di inosservanza all'ordine di allontanamento formulato dalla motovedetta libica intervenuta nelle operazioni di salvataggio dei migranti. In attesa dell'udienza di merito che si terrà il 26 giugno prossimo, il giudice nella nuova ordinanza cautelare respinge la tesi accusatoria sostenendo che «non può ritenersi che l'attività perpetrata dalla guardia costiera libica sia qualificabile come attività di soccorso per le modalità stesse con cui tale attività è stata esplicata. Costituisce infatti circostanza incontestata e documentalmente provata che il personale libico fosse armato e che, in occasione di tali attività, avesse altresì esploso colpi di arma da fuoco; parimenti, costituisce circostanza evincibile dalla corrispondenza in atti che nessun luogo sicuro risulta essere stato reso noto dalle stesse autorità libiche intervenute per coordinare sul posto le operazioni di recupero dei migranti».
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Il giudice del Tribunale di Crotone, citando al convenzione di Amburgo e gli accordi tra i governi italiani e libici firmati nel 2017 ed il rapporti dell'alto commissariato dell'Onu del 2021, sostiene che «allo stato attuale non è possibile considerare la Libia un posto sicuro ai sensi della Convenzione di Amburgo, essendo il contesto libico caratterizzato da violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani e non essendo stata mai ratificata la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati da parte della Libia».
Per il giudice, in definitiva, «stante l'insussistenza di una operazione di salvataggio concomitante perpetrata dalla guardia costiera libica, nessun ordine di allontanamento è giustificabile nei confronti dell'unica imbarcazione che ha posto in essere condotte in adempimento del dovere assoluto di soccorso in mare».