I legali del Sacro Cuore rispondono alla diffida della famiglia: «Era chiaro che la donna non fosse una puericultrice. Protocolli seguiti alla lettera. E solo grazie ai filmati è stato possibile individuare i responsabili»
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Novità di rilievo nella vicenda del rapimento della piccola Sofia, sottratta alla madre da Rosa Vespa il 21 gennaio scorso all’interno della clinica Sacro Cuore di Cosenza. I legali della struttura sanitaria privata, Enzo Belvedere e Marco Facciolla, hanno risposto alla diffida presentata da Chiara Penna e Paolo Pisani, avvocati dei genitori della neonata puntando il dito contro la signora Valeria Chiappetta. A seguire il testo completo inoltrato dai due legali lo scorso 14 febbraio.
Protocolli operativi idonei
«Non senza aver previamente manifestato la massima vicinanza umana da parte dell’intera compagine societaria e di tutti gli operatori della Clinica Sacro Cuore alla vicenda che ha visto sfortunatamente coinvolti i Vs assistiti, non ci si può parimenti esimere dal contestare qualsivoglia attribuzione di responsabilità – anche in termini di mero concorso colposo – a carico della Ns patrocinata, per alcuni risolutivi ordini di considerazioni. La struttura sanitaria, infatti, ha attuato tutti i protocolli operativi idonei a tutelare la sicurezza dei pazienti, tanto più che la Signora Chiappetta, all’atto dell’ingresso in struttura, era stata debitamente istruita e resa edotta dalle operatrici, circa la necessità di rivolgersi – in via esclusiva e per qualsivoglia necessità – alla puericultrice assegnata, riconoscibile attraverso divisa e cartellino con foto identificativa, oltre che al personale medico sanitario di riferimento che Le veniva puntualmente palesato, del resto coerentemente con gli avvisi presenti all’interno degli ambienti di ricovero.
Informazioni alle puerpere
Nello specifico, costituisce dato inconfutabile la corretta applicazione del protocollo procedurale ad inizio turno che comporta, tra l’altro, la presentazione delle operatrici nelle stanze delle puerpere ad ogni cambio turno, al fine di rendere compiuta informazione circa i servizi offerti (quali aiuto all’igiene dei bimbi, supporto all’alimentazione, consigli pratici sull’allattamento e sull’interpretazione dei bisogni del neonato, collaborazione in sinergia con i pediatri e i psicologi e gli altri specialisti della struttura per monitorare la salute e lo sviluppo del bambino) onde assicurare la massima interlocuzione tra paziente e struttura ed un tempestivo intervento in base alle contingenti necessità; proprio in tale contesto operativo, sono per l’appunto le puericultrici, in simbiosi con le altre figure medico sanitarie, ad informare le puerpere ed i familiari più stretti presenti in accompagnamento, che per qualsiasi esigenza devono rivolgersi solo agli operatori sanitari della clinica, tutti agevolmente identificabili per i segni distintivi che portano indosso.
Rosa Vespa non apparteneva alla Clinica Sacro Cuore di Cosenza
La circostanza di cui sopra non è minimamente revocabile in dubbio, non soltanto perché altre pazienti presenti in struttura nelle stesse circostanze di tempo e di luogo hanno puntualmente confermato l’esistenza di protocolli operativi – alle quali, tra l’altro, le puerpere stesse si sono diligentemente uniformate impedendo che l’autrice del gesto criminoso potesse impossessarsi di altri neonati, pur avendo tentato di farlo ma essendo stata immediatamente respinta dalle interessate – ma anche e soprattutto perché gli stessi stretti congiunti della Signora Chiappetta si erano ben avveduti della non appartenenza della rapitrice al personale sanitario esprimendo sospetto ed iniziale dissenso circa l’opportunità di consegnare la bambina alla persona che si era malevolmente offerta di prestare assistenza.
Nessun segno riconoscibile per Rosa Vespa
In ossequio ad esigenze di corretta e leale ricostruzione dei fatti, proprio la vostra assistita avrebbe dovuto riferirvi, infatti, che la di lei genitrice si era fortemente insospettita alla richiesta della rapitrice, e pur tuttavia la puerpera consegnava ugualmente ed incautamente la piccola alla Signora Rosa Vespa, sebbene fosse ictu oculi riconoscibile con l’ordinaria avvedutezza che la figura che le si era presentata in stanza non presentava alcun segno che ne potesse ricondurre l’appartenenza al personale di struttura. Il dato di cui sopra è ampiamente conclamato, non solo perché raccolto nell’immediatezza da tutti gli operatori della clinica presenti, quanto più in considerazione delle dichiarazioni rese anche agli organi di informazione, nell’immediatezza, proprio dagli interessati; dichiarazioni che non lasciano ombra di dubbio alcuno in ordine al fatto che la madre della puerpera Vs assistita si fosse ben avveduta che la sedicente operatrice di struttura tale non potesse essere, a cagione dell’assenza di segni distintivi.
I filmati alle forze dell’ordine
Tra l’altro, la circostanza che si versasse in quel momento nella fascia oraria di visita che favoriva l’accesso di terzi dall’esterno, avrebbe ancor di più dovuto elevare il livello di cautela della puerpera alla quale, inequivocabilmente, va ascritto l’incauto ed avventato contegno che costituisce l’antefatto essenziale alla perpetrazione del reato e che, che proprio in punto di diritto, rappresenta sotto il profilo eziologico l’unico vero contributo colposo che abbia potuto agevolare la perpetrazione del deprecabile atto criminoso da parte della responsabile. Semmai, proprio grazie ai potenti ed efficaci sistemi di videosorveglianza installati all’interno della struttura, è stato possibile individuare in modo tempestivo gli autori del reato e consentirne alle Forze dell’Ordine l’intervento in tempi estremamente rapidi ai fini dell’arresto, con il conseguente ritrovamento della piccola che, lungi dal potersi definire “miracoloso” per come si legge nella Vs missiva (quasi a voler evocare una fortunosa casualità dell’evento ovvero un contributo di segno soprannaturale), costituisce di contro la diretta ed immediata conseguenza non soltanto dell’efficacia degli strumenti di sicurezza approntati dalla clinica al suo interno, quant’anche del prontissima e qualificata sinergia operativa attivata in tempi strettissimi dallo staff di struttura con le Forze dell’Ordine.
Diffida non aderente alla realtà
Ed invero, non pare superfluo, proprio nella prospettiva di cui sopra, evidenziare come, al verificarsi dell’infausto evento, tutto il team di sicurezza interno, composto dal responsabile della struttura, dal responsabile dell’organizzazione interna, dal responsabile della video sorveglianza, dal tecnico dei sistemi informatici e di video sorveglianza e dal Direttore Sanitario, si sia attivato in tempo reale e con modalità e spirito di abnegazione encomiabili, assicurando quella tempestività di reazione che è proprio alla base del ritrovamento pressoché immediato della neonata e della sua messa in sicurezza anche dal punto di vista sanitario. Ed allora, a fronte di una richiesta risarcitoria che – sia detto per inciso – si appalesa del tutto generica oltre che infarcita di mere enunciazioni di principio prive di qualsivoglia aderenza al dato reale, vieppiù affidate ad una audace quanto confusa alternanza di addebiti di natura contrattuale ed extracontrattuale, non v’è chi non veda come alcun rimprovero di natura civilistica – men che meno sotto l’improbabile profilo penale – possa impegnare la responsabilità del gestore della struttura, laddove sol si consideri che, ove di omessa custodia si voglia discorrere, esclusivamente alla sfortunata madre della neonata – che proprio la piccola aveva in quel momento in custodia personale – vada rivolta la censura per contegno omissivo di quella normale avvedutezza che la persona di ordinaria e media diligenza avrebbe dovuto adottare nel caso specifico, al pari delle altre puerpere interessate dal criminoso tentativo di sottrazione e che pure sono state pronte a respingerlo.
Ingenerose asserzioni di responsabilità
Ciò posto, nel ribadire ancora una volta che quanto oggetto di presente riscontro non oblitera né scalfisce nemmanco in minima parte l’umana vicinanza della struttura, intesa nella sua interezza, alla vicenda personale dei coniugi Cavoto-Chiappetta, nondimeno la società Igreco Ospedali Riuniti a r.l., a fronte di ingenerose quanto palesemente infondate asserzioni di responsabilità per non meglio precisati profili omissivi, non può esimersi, nostro tramite, dal respingere con vigore ogni addebito, precisando che ogni temerario tentativo di coltivare iniziative legali in suo danno, saranno vigorosamente resistite nelle sedi preposte».
Tuttavia, i legali della famiglia della piccola Sofia, secondo quanto si apprende, hanno svolto attività d’indagine difensiva rispetto alle presunte responsabilità della clinica Sacro Cuore di Cosenza.