L'atto è stato notificato dall'avvocato Francesco Pitaro. Nel documento si parla di condotta illegale e omissiva inadempiente da parte dell'Azienda sanitaria provinciale
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Un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora è stato notificato all'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro da parte dell'avvocato Francesco Pitaro per conto della Croce Verde Ildebrando al fine di ottenere entro e non oltre dieci giorni il pagamento in favore dei nefropatici dei costi per il servizio di trasporto ai centri di dialisi per sottoporsi al necessario ed essenziale trattamento emodialitico.
Si tratta della vertenza che già la scorsa settimana aveva portato in piazza numerose associazioni per chiedere all'Asp di Catanzaro il pagamento degli arretrati. Nel documento si chiarisce come si fa riferimento alla legge 36/1986 che ha previsto il rimborso dei costi in favore del paziente nefropatico, un «intervento normativo importante che tiene conto delle sofferenze degli incolpevoli nefropatici e permette loro di affrontare i costi dei trasporti necessari per sottoporsi all’essenziale trattamento salva vita».
Tuttavia, «a fronte della legge regionale 36/1986 sta accadendo, purtroppo, che l’Asp di Catanzaro non stia dando esecuzione al dettato normativo regionale e non stia, pertanto, provvedendo ad erogare, ormai da molti mesi, ai deboli e incolpevoli pazienti nefropatici, che devono sottoporsi necessariamente al trattamento emodialitico, il rimborso del costo del trasporto. Tutto ciò, per come può cogliersi con tutta evidenza, causa un evidente danno ai poveri e incolpevoli nefropatici, essendo loro negato, nonostante la previsione normativa, il rimborso del costo e trattandosi nella prevalenza di casi di anziani dotati solo della pensione».
«Infatti, in mancanza del rimborso del costo di trasporto, il povero ed incolpevole paziente nefropatico non ha la capacità economica di affrontare le spese del trasporto al fine di sottoporsi all’essenziale trattamento salva vita. Inoltre, la condotta contra ius dell’Asp di Catanzaro causa un danno anche all’associazione che, a causa dell’omesso rimborso del costo di trasporto al paziente, non può ottenere il pagamento del costo affrontato per trasportare l’incolpevole nefropatico presso il centro di dialisi poichè trattasi, pertanto, di condotta illegale ed omissiva e inadempiente».