Le speranze di rivedere i montelonesi tra i professionisti diminuiscono La speranza è l'ultima a morire ma dopo che anche il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato inammissibile il ricorso della Vibonese, le chance di rivedere ai nastri di partenza de prossimo torneo di Serie C anche la Vibonese diminuiscono drasticamente. Tuttavia il club rossoblu ricorrerà al TAR del Lazio.

 

Motivazioni Tfn

“Con ricorso depositato in data 18.7.2017, proposto nei confronti della Società  ACR Messina Srl, la Società US Vibonese ha chiesto a questo Tribunale di disporre l’integrazione dell’organico mediante reintegra della Società stessa, con assegnazione di nuovo termine per adempiere agli incombenti richiesto per l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2017/2018, previa declaratoria di esclusione del Club ACR Messina dal Campionato di Lega Pro 2016/2017. Parte ricorrente ricorre ex art. 30 del CGS CONI, lamentando la circostanza che la Società ACR Messina, a seguito del mancato deposito della fideiussione idonea a garantire l’iscrizione al campionato 2016/2017, non sia stata esclusa dal campionato 2016/2017. Essendo retrocessa sul campo, nella stagione 2016/2017 dopo la sconfitta nei play out contro il Catanzaro, parte ricorrente sostiene che, a seguito della richiesta esclusione della Società ACR Messina sin dalla stagione 2016/2017, dovrebbe essere pienamente reintegrata nell’organico della Lega Pro, essendo stata la prima squadra esclusa dal campionato. Contestualmente ha chiesto al Collegio di acquisire presso gli organi competenti di tutti i documenti relativi all’iscrizione al campionato 2016/2017 della Società ACR Messina e di quelli successivamente depositati per la regolarizzazione delle posizioni dei Club, con riferimento alla sostituzione delle fideiussioni, così come indicato nei motivi di ricorso”.

 

I particolari dell’udienza

“Nel corso dell’odierna udienza, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, mentre non si è costituita la ACR Messina Srl.Il Collegio ritiene che il presente ricorso sia inammissibile.Parte ricorrente, infatti, si duole della mancata esclusione, da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), della Società ACR Messina dal campionato 2016/2017 per non aver presentato in tempo utile la fideiussione sostitutiva richiesta a seguito del fallimento della Società assicuratrice Gable Insurance. Il ricorso, invece, è stato presentato esclusivamente nei confronti della Società ACR Messina Srl e non, quale parte resistente necessaria, anche nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico.Sotto altro profilo si evidenzia che, a parere del collegio, l’art. 30 del Codice di Giustizia del CONI prevede un rimedio, rimesso ad un atto di impulso di parte, volto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti dell’Ordinamento Federale (e non quindi, dei singoli soggetti ricorrenti), alternativo rispetto al deferimento proposto dal Procuratore Federale. Tale potesta è sottoposta ad un termine decadenziale di trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza del fatto o dell’atto, a condizione che non sia già stato instaurato, nè risulti pendente un procedimento avente ad oggetto i medesimi fatti. Non a caso la stessa disposizione codicistica prevede che, decorso, il termine sopra indicato unico soggetto legittimato a proporre azione per i medesimi fatti è il Procuratore Federale mediante atto di deferimento.

 

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Da tale principio deriva che il ricorso in questione è inammissibile qualora sui medesimi fatti il Procuratore Federale abbia già proposto azione. Sul punto va evidenziato che per i medesimi fatti (deposito tardivo della fideiussione a seguito di inefficacia di quella rilasciata dalla Società  Gable Insurance) è già  stata proposta azione innanzi a questo Tribunale dal Procuratore Federale, definita con comunicato ufficiale n. 86/TFN-SD del 15 maggio 2017, riformata dalla Corte Federale d’Appello, giusto Comunicato Ufficiale n. 138/CFA del 7 giugno 2017. Non è possibile, pertanto, richiedere una sanzione ulteriore rispetto a quella già definitivamente adottata dai competenti Organi di giustizia sportiva. P.Q.M.Il Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso. Dispone l’addebito della tassa non versata”. a.b.