Un’integrazione al decreto Milleproroghe prevede il termine del regime straordinario appena le Asp di Reggio e Cosenza approvano i bilanci pregressi. Un manager nominato dal Governo prenderebbe il controllo degli interventi finanziati dal Pnrr per accelerare i lavori
Tutti gli articoli di Sanità
PHOTO
Uscito dalla porta, prova a rientrare dalla finestra. Si tratta dell’emendamento che il deputato forzista, Francesco Cannizzaro, aveva tentato di far inserire a metà dicembre in legge di Bilancio, poi dichiarato inammissibile, che prevedeva la fuoriuscita dal regime di commissariamento della sanità calabrese. Questa volta a ritentarci sono i senatori azzurri Daniela Ternullo e Adriano Paroli nell’ambito della conversione in legge del decreto Milleproroghe con un emendamento però molto più articolato del precedente.
La sanità calabrese nel Milleproroghe
Il decreto legge già includeva misure mirate per la sanità calabrese, ovvero la proroga fino al 31 di marzo della scadenza per l’approvazione dei bilanci pregressi dell’Asp di Cosenza e Reggio Calabria in accoppiata con una sorta di scudo per limitare le responsabilità amministrativa e contabile dei manager impegnati nella ricostruzione dei documenti contabili.
Nuovo blitz al Senato
È in questo contesto che si inserisce il nuovo blitz legislativo, depositato in commissione affari costituzionali di palazzo Madama insieme agli oltre mille emendamenti al Milleproroghe, atteso in aula l’11 febbraio. Nella prima bozza si prevede l’inserimento di un nuovo testo ad integrazione di quello già passato al vaglio del Consiglio dei Ministri che prevede, appunto, la fine del regime di commissariamento della sanità calabrese a decorrere dall’approvazione dei bilanci pregressi dell’Asp di Cosenza e Reggio Calabria.
La fine del commissariamento
«Alla data di approvazione dei bilanci aziendali di cui al primo periodo, alla regione Calabria non sono più applicabili le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e le funzioni del commissario ad acta e dei sub commissari in carica tornano nella competenza degli organi regionali» recita la prima parte dell’emendamento.
15 anni lacrime e sangue
La legge citata è quella applicata alla Calabria nel 2010 a causa del mancato rispetto degli adempimenti previsti nel piano di rientro sanitario. Un regime che si protrae da ormai quindici anni. Rispetto al precedente emendamento, dichiarato poi inammissibile dalla commissione Bilancio della Camera, questo però prevede la nomina di un commissario straordinario per «fronteggiare le particolari criticità in cui versa il sistema infrastrutturale ospedaliero pubblico della regione Calabria, nel rispetto delle tempistiche per il perseguimento degli obiettivi riconducibili al piano nazionale di ripresa e resilienza».
Il commissario per l’attuazione del Pnrr
In particolare, «con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione della rete ospedaliera regionale».
Piano straordinario di interventi
Il testo dell’emendamento prosegue poi precisando che «il piano deve essere predisposto dal commissario straordinario, ed è approvato con delibera del Consiglio dei ministri con gli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano possono essere, altresì, utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalla regione, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci».
Due anni di tempo..
Inoltre, «ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario opera sino al 31 dicembre 2026 e ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, con particolare riguardo all'accelerazione e alle semplificazioni procedurali degli interventi infrastrutturali in atto o in corso di programmazione».
Con poteri speciali
Infine, «le amministrazioni di cui al periodo precedente si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».