Il primo cittadino avrebbe ricoperto fino ai primi di maggio il ruolo di amministratore unico e legale rappresentante della "Casa di cura Cascini", struttura sanitaria convenzionata. Per essere in regola, avrebbe dovuto dimettersi almeno cinque giorni prima
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Vincenzo Cascini, sindaco di Belvedere Marittimo, non avrebbe potuto candidarsi e pertanto la delibera di convalida dell'elezione, avvenuta a maggio scorso, è stata annullata. È quanto stabilito dal tribunale di Paola nella giornata di ieri. La questione era stata sollevata dalla minoranza consiliare, che ora dovrà anche essere risarcita. Ma la vicenda sembra tutt'altro che risolta, dal momento che un eventuale quanto probabile ricorso dei legali di Cascini congelerebbero l'effetto della sentenza.
I motivi dell'ineleggibilità di Cascini
Vincenzo Cascini fino ai primi di maggio ricopriva il ruolo di amministratore unico e legale rappresentante della "Casa di cura Cascini", storica struttura sanitaria della città altotirrenica. Secondo il Tuel, il Testo unico degli Enti locali, i dirigenti delle strutture sanitarie convenzionate dovrebbero dimettersi dalla carica non più tardi della data di presentazione delle liste, in questo caso il 27 aprile 2019. Ma un documento rivela che il primo cittadino l'avrebbe fatto soltanto cinque giorni più tardi, precisamente il 2 maggio. A trascinare Cascini in aula sono stati i consiglieri eletti della lista di minoranza “Belvedere Città Futura”, nella persona di Barbara Ferro, Agnese Fiorillo, Eugenio Greco e Daniela Tribuzio.
La norma sull'ineleggibilità
Tale norma di ineleggibilità consiste «nella garanzia della libertà di voto e della parità formale di opportunità dell'elettorato passivo allo scopo di eliminare meccanismi distorsivi della competizione elettorale tra i candidati. Il titolare di una carica pubblica o di un mandato elettorale locale potrebbe, infatti, utilizzare la propria posizione di supremazia o i poteri del proprio ufficio per esercitare una indebita interferenza sulla competizione ai fini della raccolta del consenso elettorale nell'ambito della comunità locale».