"Dopo aver letto diversi articoli di stampa, nei quali si riportano le dichiarazioni del Sindaco di Cosenza sui contenuti e gli effetti della sentenza del TAR con la quale è stato annullato il decreto di rimpasto della Giunta Comunale, sento l'esigenza morale e istituzionale di chiarire quale sia l'esatto contenuto del provvedimento". Questa le dichiarazioni della consigliera regionale di parità, Maria Stella Ciarletta, che entra in piena polemica con il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto.

 

"Malgrado il sindaco Occhiuto affermi che il TAR abbia annullato esclusivamente il decreto di nomina di due assessori e, pertanto, il primo cittadino possa continuare a lavorare con la giunta composta da soli sette assessori, vorrei invitarLo a leggere attentamente la sentenza, laddove, alle obiezioni dell'avvocata del Comune, il TAR afferma "L'obiezione non coglie nel segno. Infatti, l'art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce perentoriamente che "nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico". Ora, se pure è ovvio tale disposizione non possa essere applicata retroattivamente - sicché non potrebbe essere adoperata come metro di legittimità dei provvedimenti di nomina adottati prima della sua entrata in vigore –, nondimeno non pare dubbio che, a partire dalla data in cui ha assunto vigore di legge, ad essa debba essere prestato rispetto nell'adozione di tutti i provvedimenti che vadano ad incidere sulla composizione della Giunta comunale". Ciarletta prosegue: "rileva, di contro, il Collegio, che il provvedimento oggi impugnato rappresenta una diversa ed autonoma variazione nella composizione della Giunta comunale, idonea a comportare una di nuova violazione della disciplina sulla parità di genere".
"Venendo al merito – conclude - è pacifico che il provvedimento con cui il Sindaco del Comune di Cosenza ha rideterminato la composizione della Giunta comunale non garantisca il rispetto delle proporzioni di genere normativamente stabilite. Anzi, esso non fa alcun riferimento alla disciplina de qua, sicché la sua illegittimità per violazione di legge appare prima facie". Il TAR non ha lasciato spazi a interpretazioni, il rimpasto di giunta è nullo per evidente violazioni degli obblighi di legge sulla rappresentanza femminile nella Giunta, e non parla in nessun punto del provvedimento di annullamento delle due nomine assessorili. Pertanto il Sindaco prenda atto della sentenza senza distorcerne i contenuti".