Esclusione dalla gara e condanna al pagamento delle spese legali. Così ha deciso questa mattina la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale chiamato ad esprimersi sul ricorso presentato da Alitalia contro la Regione Calabria nei confronti della società Airport Marketing Service Limited, in un primo tempo esclusa ma successivamente riamessa alla gara indetta per l'affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzata ad intercettare nuovi flussi turistici verso la Calabria e alla promozione del territorio regionale calabrese nei mercati di riferimento.

L'impugnativa

Alitalia ha, infatti, impugnato il decreto del dirigente del settore Turismo della Regione Calabria risalente allo scorso febbraio contestando la riammissione della società Airport Marketing Service Limited, in un primo tempo esclusa dalla Regione Calabria, ma poi ammessa alle successive fasi della procedura sulla scorta di un soccorso istruttorio finalizzato a consentire l'integrazione della documentazione mancante. 

I documenti mancanti

In un primo tempo la Airport Marketing Service Limited era stata esclusa per via di vistose lacune emerse nella documentazione prodotta: la mancata indicazione del fatturato generale e di quello specifico maturato nel periodo di riferimento, dei bilanci conseguiti per il triennio 2014-2016, nonché dei servizi analoghi svolti nel medesimo periodo nel settore oggetto dell’appalto da affidare; la mancata produzione delle due referenze bancarie o dei bilanci relativi al triennio 2014-2016; l'indicazione di un gruppo di lavoro non adeguato e la produzione di visura camerale estera priva di traduzione giurata in lingua italiana.

Il ricorso di Alitalia

Secondo quanto sostenuto da Alitalia, tali gravi lacune non solo non sarebbero state sanabili attraverso il ricorso al soccorso istruttorio, sistema che invece la Regione Calabria ha impiegato consentendo così alla società di essere reimmessa alla procedura di gara, ma neppure sono state sanate a posteriori. La tesi ha trovato d'accordo i giudici amministrativi che hanno confermato le carenze nella documentazione presentata escludendo la società dalla procedura di gara. In particolare, oggetto di contestazione è la fideiussione presentata a titolo di garanzia e rilasciata nel luglio 2017 dalla Banca Nazionale del Lavoro alla Ryanair DAC, che – sostengono i giudici amministrativi - è soggetto giuridico distinto da Airport Marketing Service Limited. Si tratta - annotano - di un elemento che pregiudica la possibilità per l’amministrazione di riscuotere, ove ne ricorrano i presupposti, la garanzia, posto che l’eventuale inadempimento sarebbe posto in essere non già dal soggetto garantito (Ryanair DAC), ma da un soggetto diverso (AMSL)".

 

Luana Costa