Il documento dell’Anm richiama l’ordinamento interno e le convenzioni internazionali: «È obbligo inderogabile salvare tutti, a prescindere dalla concreta possibilità dei singoli di restare legittimamente in seguito sul territorio italiano»
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«Tutti, a cominciare dagli organi statali, hanno il dovere di adempiere agli obblighi di salvataggio in mare». È perentorio il documento approvato dall’Associazione nazionale magistrati in merito ai fatti di Steccato di Cutro del 26 febbraio scorso. Con il “sì” delle componenti di Area e MD (non favorevoli MI e Unicost), il documento rappresenta un indirizzo molto chiaro della magistratura associata italiana che intende «unirsi con convinzione e riconoscenza» al cordoglio portato al Presidente della Repubblica.
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«L’ordinamento giuridico italiano – che ai sensi dell’art. 10 della Costituzione si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, e garantisce il diritto di asilo allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana – è stato in seguito arricchito dalle norme che disciplinano il conferimento dello status di rifugiato, istituito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, e di quelle che garantiscono al cittadino straniero la protezione sussidiaria, prevista per la prima volta dalla direttiva 2004/83/CE».
Per l’Anm, dunque, «l’Italia ha aderito alle Convenzioni UNCLOS, SOLAS e SAR, che prevalgono su tutte le fonti ordinarie, e dunque tutti, a cominciare dagli organi statali, hanno il dovere di adempiere agli obblighi di salvataggio in mare. L’obbligo è inderogabile e tutti ne debbono beneficiare, a prescindere dalla concreta possibilità dei singoli di restare in seguito sul territorio italiano legittimamente». Salvare vite umane, quindi, non può essere un obbligo negoziabile, a prescindere da ciò che succederà dopo, una volta arrivati sulla terraferma.
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«Se sul piano dei principii - prosegue il documento – può dunque affermarsi che la protezione dello straniero, che nel proprio Paese verrebbe privato dei diritti fondamentali della persona, appartiene al patrimonio giuridico italiano, l’Anm negli anni non ha mancato di sottolineare le criticità delle norme che disciplinano il procedimento per ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria (si vedano il parere sul d.l. 113/2018 reso all’unanimità dal Comitato Direttivo Centrale il 25 novembre 2018 ed il successivo deliberato del 9 marzo 2019) ed ha pubblicato sulla rivista La Magistratura numerosi contributi dedicati alla protezione internazionale ed al sistema giudiziario italiano». Per i magistrati «nessuna norma potrebbe mai imporre ad alcuno il dovere di non fuggire da Paesi dove la guerra o la miseria impediscono l’accesso a condizioni di vita dignitose».
In conclusione, l’Anm auspica «che in qualsiasi circostanza venga sempre rispettato l’inderogabile obbligo di salvataggio, che è scolpito nella nostra Costituzione ancor prima che nelle convenzioni internazionali».