I giudici di Palazzo Spada hanno nuovamente rigettato il ricorso proposto dall'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Illegittimi gli atti con cui sono state sospese le attività della clinica nel dicembre del 2020
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Il Sant'Anna Hospital era dotato di accreditamento. «Lesivi» sono da considerarsi gli atti firmati dall'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro che nel 2020 hanno infine condotto alla sospesione delle attività svolte e alla mancata retribuzione delle prestazioni erogate dalla clinica privata in accreditamento con il servizio sanitario regionale.
Inanella una nuova sconfitta l'Asp di Catanzaro. Prima il Tar e adesso nuovamente il Consiglio di Stato conferma l'illegittimità degli atti annullandone definitivamente l'efficacia e condannandola al pagamento delle spese per il giudizio quantificate in tremila euro. I giudici di Palazzo Spada hanno infatti rigettato il ricorso proposto dall'ente sanitario per ottenere la riforma della sentenza di primo grado, oggi confermata in toto dal Consiglio di Stato e così accogliendo le ragioni della clinica privata difesa dall'avvocato Alfredo Gualtieri
«Le note qui impugnate, nella misura in cui assumono tale infondato presupposto – l’assenza di un qualsivoglia accreditamento preesistente – a giustificazione, ancora una volta, del diniego, opposto alla struttura sanitaria, di remunerare le prestazioni richieste, hanno una indubbia portata esterna a carattere lesivo. Diversamente da quanto assume l’Asp secondo cui dette note avrebbero un mero carattere endoprocedimentale e correttamente sono state annullate dal primo giudice».
Il riferimento è alle note del 22 dicembre 2020, a firma congiunta della commissaria e del direttore amministrativo dell’Asp e le note del 23 dicembre 2020 e del 24 dicembre 2020 con le quali si erano sospese le attività da retribuire alla clinica nella forma dell'accreditamento. Il Sant'Anna Hospital infatti era accreditata al servizio sanitario regionale: «Consta agli atti di causa che la struttura, definitivamente accreditata con d.P.G.R. n. 21 del 20 febbraio 2014, ha presentato alla Regione Calabria formale istanza di rinnovo, protocollata in data 8 gennaio 2015 e, dunque, nel rispetto del termine dei sei mesi antecedenti alla scadenza dell’accreditamento originari».
«Pertanto - concludono i giudici - nelle more del procedimento, tempestivamente attivato dalla struttura sanitaria, cui neppure può essere addebitato il suo prolungamento oltre la scadenza dell’accreditamento originario, la decisione dell’Asp di considerare la ricorrente priva di legittimazione a operare per il servizio sanitario, assunta tra l’altro in difetto di un’istruttoria adeguata rispetto all’incidenza della determinazione, si rivela erronea».