La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, presieduta dal vice presidente David Ermini, ha sanzionato l’ex pubblico ministero della procura di Catanzaro, poi in servizio alla procura di Reggio Calabria, Paolo Petrolo, alla perdita di quattro mesi d’anzianità relativamente ai capi d’incolpazione, contestati dalla procura generale della Cassazione, rappresentata in udienza dal sostituto procuratore generale Luigi Cuomo. Tesi accusatorie, inoltre, illustrate dal giudice relatore Carmelo Celentano, componente togato di Palazzo dei Marescialli. Ma non è finita qui. I giudici disciplinari hanno anche ordinato il trasferimento d’ufficio del magistrato Paolo Petrolo alla sezione civile del tribunale di Messina, con le funzioni di giudice.

La vicenda disciplinare del magistrato Paolo Petrolo

La vicenda disciplinare di Paolo Petrolo, promossa il 15 marzo del 2013 dal procuratore generale della Cassazione, prevedeva due ipotesi di reato. La prima che Petrolo avesse rivelato notizie coperte da segreto istruttorio all’avvocato Galati, difensore all’epoca di alcuni appartenenti alla famiglia di ‘ndrangheta capeggiata da Pantaleone Mancuso, e che lo stesso Petrolo manteneva rapporti di amicizia con il penalista, nonostante fosse a conoscenza che nel 2011 il legale fu iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di associazione mafiosa (accusa caduta di recente nel processo d’appello svoltosi dinanzi ai giudici di secondo grado di Catanzaro).

Come si è concluso il processo penale contro Paolo Petrolo

La contestazione, già formulata nel 2013, poneva in essere comportamenti integranti di ipotesi di reato di rivelazione di segreto d'ufficio, oggetto anche del processo penale che ha avuto un percorso lungo e travagliato. In primo grado infatti il magistrato Paolo Petrolo, originario della provincia di Vibo Valentia, era stato condannato dal tribunale di Salerno a quattro mesi di reclusione (pena sospesa), sentenza ribaltata dalla Corte d’Appello di Salerno in quanto i giudici avevano ravvisato l’assenza di elementi da cui poter fondatamente ritenere che il pubblico ministero Petrolo fosse disposto a rivelare notizie omissate dalla procura di Catanzaro. Poi la Cassazione, accogliendo il ricorso della procura generale di Salerno, aveva annullato con rinvio la condanna alla Corte d’Appello di Napoli che, successivamente, aveva sentenziato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Le contestazioni della procura generale della Cassazione

La procura generale della Cassazione riteneva in sostanza che Petrolo avesse rivelato nel corso di una chiacchierata notturna, avvenuta il 21 agosto del 2011, all’avvocato Galati e all'ex vice capo della squadra mobile di Vibo Valentia, Emanuele Rodonò, un’imminente operazione giudiziaria della Dda di Roma, denominata “Meta 2010”, contro una presunta associazione a delinquere dedita al narcotraffico.

Nel corso della requisitoria, il sostituto procuratore generale della Cassazione, Luigi Cuomo, aveva evidenziato come Petrolo “in alcun modo le propagazioni del magistrato potevano essere oggetto di confidenza con quel difensore”. Per la procura generale della Cassazione, inoltre, “è infondata anche la tesi difensiva secondo cui i fatti oggetto di rivelazione erano di dominio pubblico perché questo discenderebbe dalla consultazione di punti a parte liberamente accessibili in rete sulla rete telematica internet ma a me pare anche guardando un po' le allegazioni difensiva di produzioni che i fatti, che sono agli atti che alle vicende oggetto di contestazione, non erano affatto oggetto di pubblicazione”. Il pg Cuomo, al termine della sua discussione, aveva chiesto la perdita di due mesi d’anzianità.

La difesa del magistrato Paolo Petrolo

La difesa di Paolo Petrolo, rappresentata dal magistrato Stefano Giaime Guizzi, aveva illustrato le sue ragioni, tentando di ribaltare l’assunto delle due incolpazioni, rilevando che i giudici relatori e la procura generale non hanno preso in considerazione le prospettazioni difensive. “Nelle conversazioni intercettate - aveva detto Guizzi in udienza - non si faceva il minimo accenno questo lo sottolineo con enfasi al contenuto della riunione di coordinamento e peraltro che nella riunione stessa si era accennato all'adozione di misure cautelari. La Corte d'Appello ci dice che le intercettazioni telefoniche non ci restituiscono alcuna conferma del fatto che nel colloquio della notte dell'agosto del 2011 vi fosse un riferimento espresso alla riunione del coordinamento e tantomeno al contenuto della riunione di coordinamento tra le procure di Catanzaro e di Roma, che nella riunione quindi si fosse accennata l'adozione di misure concrete se non in termini ipotetici e probabilistici e quindi che l'attribuzione del carattere penale delle esternazioni del ricorrente era, in realtà questo a noi preme sottolinearlo, avvenuta a cura della Polizia giudiziaria a distanza di mesi dall’intercettazione e sulla base dell'accertata parziale coincidenza i nominativi indicati dal dottor Petrolo e quelli poi oggetto fatti oggetto della misura cautelare”.

Dopo circa un’ora di Camera di Consiglio, la sezione disciplinare ha sanzionato Petrolo alla perdita d’anzianità di quattro mesi e il trasferimento d’ufficio al tribunale di Messina, con funzioni di giudice civile. La sentenza potrà essere impugnata davanti alla Suprema Corte di Cassazione.