Potrebbe tornare in discussione la formula utilizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura per trasferire d'ufficio i due magistrati togati Giuseppe Perri e Pietro Scuteri, nel distretto giudiziario di Reggio Calabria, per presunta incompatibilità ambientale, secondo quanto prevede l'ex art. 2 (Legge Guarentigie).

Nell'ultima udienza tenutasi davanti al Tar del Lazio, il giudice estensore Francesca Petrucciani (presidente Antonino Savo Amodio) ha accolto soltanto uno dei motivi di ricorso proposti dai ricorrenti togati. Perri e Scuteri infatti lamentavano l’illegittimità della delibera del Plenum del Csm nella parte in cui Palazzo dei Marescialli non aveva tenuto conto della domanda di trasferimento volontario in altra sede al di fuori del distretto di Catanzaro. In sostanza, il Tar del Lazio ritiene che il Csm, nel caso in esame, si sia contraddetto, allorquando i due togati, al fine di ottenere la chiusura del procedimento con il trasferimento a domanda, in ordine di preferenza, avevano indicato tutte le sedi giudicanti di primo e secondo grado del distretto di Reggio Calabria. Tuttavia, con nota del 21 novembre 2022, pervenuta alle ore 17.45, la Terza Commissione, “preso atto del parere contrario espresso in data 17 novembre 2022 dalla Prima Commissione... formulato ravvisando una incompatibilità estesa all’intero territorio della Regione”, aveva invitato il ricorrente ad indicare altre sedi fuori dal territorio calabrese "entro e non oltre le ore 8:00 a.m. del giorno dopo".

I magistrati Perri e Scuteri avevano comunque confermato la richiesta di essere trasferito in prevenzione in una delle sedi già indicate, insistendo per la sospensione della procedura di trasferimento, ma il 23 novembre 2022 è stata approvata dal Plenum la proposta di trasferimento d’ufficio predisposta dalla Prima Commissione, che ha ritenuto sussistente la situazione di incompatibilità con riferimento al distretto di Catanzaro (e non, quindi, su tutta la Regione).

Leggi anche

Secondo il Tar del Lazio, "non si comprendono le ragioni per le quali la Prima Commissione abbia dapprima, il 25 ottobre 2022, licenziato la proposta di trasferimento poi approvata, formulata circoscrivendo l’incompatibilità al distretto di Catanzaro, per poi, nella fase della domanda in prevenzione e prima dell’approvazione della proposta in Plenum, esprimere parere contrario sul trasferimento a domanda nel distretto di Reggio Calabria, ravvisando l’incompatibilità con riferimento al territorio di tutta la Regione".

I giudici amministrativi hanno poi rilevato come neanche il Plenum, al momento dell’approvazione della proposta di trasferimento d’ufficio così come inizialmente formulata, aveva dato in alcun modo conto degli sviluppi di tale fase procedimentale, in ipotesi riesaminando l’effettiva estensione o limitazione dell’incompatibilità; l’Assemblea plenaria ha infatti proceduto all’approvazione del trasferimento d’ufficio così come in origine proposto, senza alcun emendamento. "Del resto, che l’intendimento del Consiglio Superiore della Magistratura fosse quello di delimitare l’incompatibilità al territorio del distretto di Catanzaro è poi comprovato dal fatto che, all’esito della procedura, è stato disposto il trasferimento d’ufficio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria. Pertanto, risulta evidente come l’aver circoscritto l’incompatibilità al distretto di provenienza avrebbe consentito l’accoglimento della domanda di trasferimento in prevenzione ritualmente formulata dal ricorrente con riferimento alle sedi collocate nel distretto di Reggio Calabria, con conseguente sospensione ed eventuale archiviazione del procedimento di trasferimento d’ufficio".

Nell'ultima assemblea plenaria, il Plenum del Csm ha deciso di invitare l’Avvocatura Generale dello Stato ad impugnare la sentenza del 1 dicembre 2023 pronunciata dalla prima sezione del Tar del Lazio.