Questa volta il Tribunale amministrativo della Calabria si riserva di entrare nel merito della questione. Sul terreno scivoloso della sospensione delle attività didattiche in presenza disposta dal sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, preferisce prendersi un maggior tempo di riflessione pur dichiarando in linea di principio che «l'atto impugnato sembra tutt'ora evidenziare una carenza di istruttoria».

Rigetto della cautelare

Per la seconda volta il primo cittadino ha infatti ordinato la chiusura delle scuole, dopo che già il Tar si era pronunciato disponendone la riapertura. Ma il giorno stesso il sindaco aveva predisposto una nuova ordinanza sulla base dei dati richiesti e trasmessi dal dipartimento Prevenzione dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. E il presidente del Tar, Giancarlo Pennetti, intanto rigetta l'istanza cautelare avanzata nuovamente da un gruppo di genitori e rinvia per la trattazione nel merito al 5 maggio prossimo. 

Dati parziali

Ma già annota che la comunicazione dell'Asp non contiene una buona parte dei dati richiesti dal Comune: «Una dichiarata ed evidente inadeguatezza del dipartimento ad effettuare con la necessaria efficienza del caso le attività di contact tracing, l'esigenza sia pure enunciata in modo generico in precisi coefficienti, di evitare la completa saturazione delle strutture sanitarie cittadine che si trovano a fronteggiare il ricovero di pazienti provenienti anche da altri comuni della Calabria, la altrettanto ammessa incapacità del laboratorio ospedaliera di Microbiologia di individuare autonomamente le varianti del virus più aggressive nei confronti della popolazione giovanile» e la vaccinazione «del personale docente» appena iniziata che «dovrebbe essere incrementata dopo le festività pasquali con auspicata riduzione della malattia».

Comparazione degli interessi

«Ritenuto pertanto in sede di comparazione degli interessi in gioco e tenuto conto del numero ridotto di giorni di lezioni in presenza concretamente fruibili da parte degli utenti del sevrizio scolastico fino al 31 di marzo, ritenere in via eccezionale prevalente quello riconducibile al diritto alla salute volto a limitare, mantenendo la chiusura delle scuole, il potenziale incremento delle richieste di contract tracing al fine del superamento delle gravi criticità di natura organizzativa palesate al fine del ripristino dello svolgimento dell'attività didattica con modalità ordinaria».

No alla chiusura in zona arancione

Non condivisibile aggiunge in calce il presidente del Tar: «L'affermazione dell'Asp seconda la quale il dubbio a prescindere dai numeri possa giustificare proposte di chiusura di tutte le scuole per settimane su intere aree urbane al momento comunque ricomprese in zona arancione e trascurando di suggerire interventi a carico degli adulti».