L'ex amministrazione Prestia sciolta nel 2012 per infiltrazioni mafiose. Per la Corte d'appello di Catanzaro tre ex amministratori non potranno presentarsi alle prossime elezioni
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"Non si ravvisano in capo ad Andrea Niglia elementi decisivi e tali da fondare la dichiarazione di incandidabilità, sicché va respinto il reclamo proposto dal Ministero dell'Interno che si condanna al pagamento di 3.500 euro, oltre accessori di legge, in favore di Niglia". È quanto ha deciso - rende noto un comunicato diffuso dallo stesso Niglia - la prima Sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro, presieduta da Antonella Rizzo, in merito alla causa civile nei confronti dell'ex sindaco di Briatico ed ex presidente della Provincia di Vibo Valentia.
Nella sentenza, riporta il comunicato, si rigetta "perché infondato in fatto e in diritto, nonché inammissibile ed improcedibile, il reclamo proposto dal Ministero dell'Interno con il favore delle spese del grado di giudizio". "Innanzitutto, vanno respinte - è detto ancora nel comunicato di Niglia - le censure formulate dal Ministero dell'Interno rimaste generiche, non circostanziate e, comunque, non idonee a fondare un giudizio di incandidabilità. A ben vedere, il reclamante si è limitato a richiamare varie vicende giudiziarie nelle quali sarebbe stato coinvolto senza indicare se per i medesimi fatti sia intervenuta sentenza di condanna. Peraltro, l'affermazione secondo cui sarebbe stato più volte controllato con soggetti non meglio precisati a loro volta 'attenzionati dalle forze dell'ordine' rimane del tutto indimostrata. Parimenti irrilevante si appalesa, in assenza di ulteriori elementi, il rapporto di coniugio con la figlia di Bonavita Rosamaria, già consigliera comunale dell'amministrazione disciolta nel marzo del 2003. Infine, non può sottacersi che il Niglia si è dimesso quasi un anno prima dello scioglimento del Consiglio Comunale in dissenso con la gestione amministrativa dell'ente, guidato dal sindaco Francesco Prestia".
"Anche la Corte di Appello di Catanzaro, che entra nel merito di tutte le argomentazioni - conclude il comunicato inviato da Niglia - sancisce quindi che non ci sono atti o fatti che dimostrino che l'amministrazione guidata dal sindaco Andrea Niglia abbia subito condizionamenti da parte della criminalità organizzata ed è, pertanto, estranea allo scioglimento, nell'anno 2012, dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Prestia".
A dire il vero le cose non stanno proprio così, perché il verdetto della Corte d'appello si riferisce unicamente al ruolo di Andrea Niglia quale consigliere comunale di minoranza (dimissionario, tra l'altro, nel marzo del 2011) durante l'amministrazione guidata dal sindaco Francesco Prestia, sciolta per infiltrazioni mafiose nel 2012. Da aggiungere poi, che il verdetto della Corte d'appello ha sancito, invece, l'incandidabilità dell'ex vice sindaco Massimo La Gamba e degli ex assessori Gennaro Melluso e Domenico Marzano. Candidabile, invece, l'ex consigliere comunale di maggioranza Milena Grillo.