La Procura Federale ha notificato all’Avellino e al Catanzaro la conclusione delle indagini in merito alla partita Catanzaro-Avellino del 2013 del campionato di Lega Pro, con l'addebito a carico dei due club di illecito sportivo per responsabilità diretta ed oggettiva.

 

Money Gate, il comunicato ufficiale del deferimento

«Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1250 pf 16-17, avente ad oggetto: “Notizie di stampa del 30/05/2017 su una presunta alterazione del risultato della gara CATANZARO – AVELLINO del 05/05/2013 – Stagione Sportiva 2012 – 13 – LEGA PRO, in relazione a quanto emerso nel corso dell’indagine della Procura della Repubblica Di Palmi denominata “MONEY GATE”, da cui sono emersi, altresì, presunti pagamenti irregolari in quanto non previsti dal contratto stipulato fra la società Catanzaro e l’allenatore Francesco Cozza”. osservano quanto segue Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: la nota, con relativi allegati, della Procura Generale dello Sport del C.O.N.I. datata 30/05/2017; la nota datata 16/06/17, a mezzo della quale veniva rivolta alla Procura della Repubblica di Palmi una formale richiesta di accesso agli atti dell’indagine penale, denominata “MONEY GATE”; la nota con la quale la Procura della Repubblica di Palmi, in riscontro alla richiesta ricevuta, rimetteva copia dell’Ordinanza di custodia cautelare e dei relativi atti a sostegno emessi nell’ambito della ridetta indagine “MONEY GATE”; la nota datata 11/07/17, con la quale veniva avanzata all’A.G.O. procedente formale richiesta di autorizzazione all’utilizzo degli atti dell’indagine penale di interesse e rilievo per l’Ufficio; le richieste di autorizzazione alle audizioni di soggetti tesserati attinti da misure restrittive della propria libertà personale rivolte all’A.G.O. procedente (Procura della Repubblica di Palmi); i nulla osta allo svolgimento di tali audizioni rilasciate dalla Procura della Repubblica di Palmi; la richiesta di concessione di proroga; il provvedimento di concessione della proroga; la richiesta avanzata dalla Agenzia delle Dogane e Monopoli di voler fornire le risultanze del flusso di scommesse inerenti alla gara Catanzaro – Avellino del 05/05/2013; la nota di risposta, con relativi allegati, della Agenzia delle Dogane e Monopoli; la richiesta avanzata alla Lega Pro di voler fornire gli atti relativi all’instaurazione, nonché alla definizione del rapporto contrattuale tra Soc. Catanzaro Calcio 2011 s.r.l. e il tecnico Francesco COZZA; la nota di risposta fornita dalla Lega Pro; i verbali delle audizioni svolte dall’Organo Inquirente: audizione Avv. Vincenzo DE VITO, Direttore Sportivo dell’ U.S. Avellino 1912; audizione Walter TACCONE, Presidente U.S. Avellino 1912; audizione Armando Ortoli, ex Direttore Sportivo Catanzaro Calcio 2011 s.r.l.; audizione Francesco COZZA, già allenatore Catanzaro Calcio 2011 s.r.l.; audizione Alberto QUADRI, ex calciatore Catanzaro Calcio 2011 s.r.l.; audizione Ciro Oreste SIRIGNANO, ex calciatore Catanzaro Calcio 2011 s.r.l.; audizione Andrea RUSSOTTO, ex calciatore Catanzaro Calcio 2012 s.r.l.; audizione Matteo PISSERI, ex calciatore Catanzaro Calcio 2011 s.r.l.; audizione Giuseppe COSENTINO, già Presidente del Catanzaro Calcio 2011 s.r.l.; audizione Francesca MUSCATELLI, già socia Catanzaro Calcio 2011 s.r.l.; audizione Ambra COSENTINO, ex consigliere CdA Catanzaro Calcio 2011 s.r.l.; audizione Marco PECORA, già Amministratore Delegato Catanzaro Calcio 2011 s.r.l.; Ritenuto che, dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra elencati, appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti in appresso indicati: gara Catanzaro – Avellino del 05/05/2013 – s.s. 2012-13 – Campionato di Lega Pro Girone “B” – risultato finale 0 – 1. TACCONE Walter, all’epoca dei fatti Presidente dell’U.S. Avellino 1912 s.r.l., DE VITO Vincenzo, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo dell’U.S. Avellino 1912 s.r.l., COSENTINO Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente del Catanzaro Calcio 2011 s.r.l., ORTOLI Armando all’epoca dei fatti Direttore Sportivo del Catanzaro Calcio 2011 s.r.l., RUSSOTTO Andrea all’epoca dei fatti calciatore del Catanzaro Calcio s.r.l., in ordine alla violazione dell’art. 7 co. 1, 2 e 5 del C.G.S., per aver tutti, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Catanzaro/Avellino, disputata in data 05/05/2013 e valevole per la penultima giornata del Campionato di Lega Pro Girone “B” stagione sportiva 2012/13, in modo che la stessa terminasse con un risultato di parità allo scopo di assicurare ad ambedue le squadre un vantaggio in classifica (con il pari il Catanzaro Calcio 2011 s.r.l. avrebbe aritmeticamente conservato la categoria senza necessità di dover disputare la coda dei playout, mentre, lo U.S. Avellino 1912 s.r.l. sarebbe rimasto in corsa per la promozione in Serie B) e non riuscendovi, nel concreto, sol perché, a dispetto delle “intese” intercorse e in ragione dei concomitanti risultati maturandi dalle altre squadre concorrenti per la promozione, lo U.S. Avellino 1912 s.r.l., in corso di gara, decise di far propria l’intera posta in palio; in particolare; TACCONE Walter, DE VITO Vincenzo, COSENTINO Giuseppe e ORTOLI Armando, nelle proprie rispettive e ricordate qualità, per essersi, nei giorni antecedenti alla gara in argomento, adoperati al fine di raggiungere una intesa onde “addomesticare” la stessa e concordare che terminasse con un risultato di parità; RUSSOTTO Andrea per avere, nel corso della disputa dell’incontro de quo, offerto un contributo causale decisivo affinché il medesimo avesse a terminare con un risultato diverso da quello conseguente ad un suo corretto e leale svolgimento (nei primi minuti di gioco il RUSSOTTO mancò la facile segnatura di due reti proprio in ossequio all’accordo illecito in essere con la squadra ospite); MUSCATELLI Francesca, all’epoca dei fatti, soggetto ex art. 1 bis co. 5 del C.G.S. che svolgeva attività all’interno e/o nell’interesse della società Catanzaro Calcio 2011 s.r.l. (socio di minoranza) e, comunque, rilevante per l’Ordinamento federale, per la violazione dell’art. 7 co. 7 del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuta a conoscenza della “combine” riguardante la gara Catanzaro / Avellino del 05/05/2013; COSENTINO Ambra, all’epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis co. 5 del C.G.S. che svolgeva attività all’interno e/o nell’interesse della società Catanzaro Calcio 2011 s.r.l. (consigliere CdA Catanzaro Calcio 2011 s.r.l.) e, comunque, rilevante per l’Ordinamento federale, per la violazione dell’art. 7 co. 7 del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuta a conoscenza della “combine” riguardante la gara Catanzaro / Avellino del 05/05/2013; PECORA Marco, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato del Catanzaro Calcio 2011 s.r.l., per la violazione dell’art. 7 co. 7 del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza della “combine” riguardante la gara Catanzaro / Avellino del 05/05/2013;

 

Catanzaro Calcio 2011 s.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex artt. 7, co. 2, e 4, co. 1 e 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati – rispettivamente – ai propri, all’epoca dei fatti, Presidente (COSENTINO Giuseppe), Amministratore Delegato (PECORA Marco), Direttore Sportivo (ORTOLI Armando), tesserato in qualità di calciatore (RUSSOTTO Andrea) e soggetti svolgenti attività di interesse per la società e, comunque, rilevante per l’Ordinamento federale (socio di minoranza MUSCATELLI Francesca e consigliere CdA Catanzaro Calcio 2011 s.r.l COSENTINO Ambra), in relazione alla gara Catanzaro / Avellino del 05/05/13. Rescissione contratto stipulato fra il Catanzaro Calcio 2011 s.r.l. e l’allenatore Francesco COZZA. COSENTINO Giuseppe e PECORA Marco all’epoca dei fatti, rispettivamente, Presidente e Amministratore Delegato della società Catanzaro Calcio 2011 s.r.l. per aver tra loro, in violazione degli artt. 1 bis 1 e 8 co. 2 e 6 del C.G.S., ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà, probità e correttezza e di osservare le norme e gli atti federali e, quindi, di astenersi dal tenere comportamenti diretti ad eludere la normativa federale in materia economica e gestionale, concertato di proporre e concordare a/con il Sig. Francesco COZZA, allenatore della prima squadra del Catanzaro Calcio 2011 s.r.l. per la stagione sportiva 2012-13, di addivenire a risolvere consensualmente il contratto che lo legava alla Società fino al 2015, mediante la dazione “in nero”, allo stesso, di una cospicua somma di denaro in contanti (corrisposta nella misura di € 119.00,00), a titolo di buonuscita per il Cozza e il suo staff; COZZA Francesco, all’epoca dei fatti allenatore della prima squadra della società Catanzaro Calcio 2011 s.r.l., per avere, in violazione degli artt. 35 co. 2 del Regolamento del Settore Tecnico, 1 bis co. 1 e 8 co. 2 e 6 del C.G.S., ovvero del dovere fatto a tutti i Tecnici di essere esempio di disciplina e correttezza e a ciascun soggetto dell’Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà, probità e correttezza e di osservare le norme e gli atti federali e, quindi, di astenersi dal tenere comportamenti diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, accettato di risolvere consensualmente il contratto che lo legava alla società Catanzaro Calcio 2011 s.r.l. fino al 2015, ricevendo il pagamento “in nero” di una cospicua somma di denaro in contanti (pari a € 119.000,00), a titolo di buonuscita per sé e il suo staff; Catanzaro Calcio 2011 s.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex 4, co. 1 e 2, del C.G.S., per le condotte, quali sopra descritte, ascrivibili – rispettivamente – ai propri, all’epoca dei fatti, Presidente, Amministratore Delegato e tesserato in qualità di Tecnico. Ritenuto di non dovere, allo stato, disporre l’archiviazione del procedimento relativamente ai comportamenti sopra descritti e di avere, pertanto, l’intenzione di procedere al deferimento sulla scorta delle fonti di prova sopra indicate; Vista la proposta dei Sostituti Procuratori Federali, Avv. Nicola MONACO e Avv. Enrico LIBERATI; Visto l’art. 32 ter comma 4 del C.G.S.; AVVISANO i sopraindicati soggetti sottoposti alle indagini che hanno facoltà: di nominare un difensore di fiducia; di chiedere copia degli atti del procedimento; di presentare memorie ovvero chiedere di essere sentiti, entro il termine di giorni 20 (venti) dalla notifica del presente avviso; le memorie e le richieste di essere sentiti dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica di questa Procura, di seguito indicato,procura@pec.figc.it e procura@figc.it; qualora le parti avvisate facessero richiesta di essere sentite e nella data fissata con termine perentorio dalla Procura Federale non fosse possibile procedere all’audizione per impedimento proprio o del nominato difensore, il Procuratore Federale ex 32 ter co. 4 del C.G.S., assegna, per il deposito di memoria sostitutiva il termine di 2 (due) giorni, decorrente dalla data fissata per l’effettuazione della audizione sopra indicata; di convenire con il Procuratore Federale l’applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall’Ordinamento federale, l’adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti ipotizzati, ai sensi dell’art. 32 sexies, comma 1, del C.G.S., fatta eccezione per i casi di recidiva e per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’Ordinamento federale, ai sensi dell’art. 32 sexies, co. 3 del C.G.S., ferma rimanendo la possibile applicazione della normativa di cui all’art. 24 del C.G.S. INFORMANO i sopraindicati soggetti che, se appartenenti al settore professionistico, hanno l’onere di indicare, nel primo atto difensivo, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale essi intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima saranno depositate presso la segreteria dell’organo procedente e si avranno per conosciute con tale deposito ai sensi dell’art. 38, comma 8, lett. a), del Codice Giustizia Sportiva».

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La risposta del Catanzaro

"La notifica della conclusione delle indagini da parte della Procura Federale relativamente alla partita Catanzaro - Avellino del 2013 non ci ha certo colto di sorpresa. Era un atto che aspettavamo". Lo ha dichiarato il direttore generale del Catanzaro Calcio Francesco Maglione. "Come tutti sapranno - ha commentato ancora il dirigente della societa' giallorossa - si tratta di fatti accaduti quattro anni fa che non hanno nulla a che vedere con l'attuale compagine societaria e che comunque, in base alla normativa, si trova coinvolta per responsabilita' diretta e oggettiva. Gia' da domani mi incontrero' con il legale Sabrina Rondinelli per predisporre un'accurata linea difensiva che tuteli il Catanzaro qualora si dovesse arrivare a un deferimento. In tal caso faremo valere le nostre ragioni e cercheremo di dimostrare la totale estraneita' ai fatti imputati del presidente Cosentino e di coloro che, coinvolti a vario titolo, rappresentavano quel Catanzaro".