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Dopo la segnalazione della CO.VI.SO.C. in ordine al mancato versamento da parte della Società Calcio Catania Spa, entro il 18 aprile 2016, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2016, così come previsto dall’art. 85 delle NOIF lett. C) paragrafo VII), il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha deliberato di infliggere:
- a Nicolò Micena (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore) due mesi 2 di inibizione;
- alla Società etnea un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all’ammenda di € 500,00 per la contestata recidiva.
Prosciolto Giuseppe Bonanno (Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore) per difetto di legittimazione.
Discusso anche il deferimento del Melfi "per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati". In questo caso il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha disposto l'irrogazione:
- per Giuseppe Maglione (Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore) della sanzione della inibizione di due mesi;
- per Francesco Saverio Maglione (Vice Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore) della sanzione della inibizione di due mesi;
- per la Società lucana la sanzione della penalizzazione di un punto da scontarsi nella corrente stagione sportiva.