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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha pronunciato ieri alcuni importanti provvedimenti concernenti il Servizio Sanitario nella Regione Calabria.
Con la sentenza n. 1373 pubblicata il 29/06/2016, è stato accolto il ricorso con il quale l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha chiesto l'annullamento del decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Sistema Sanitario Calabrese del 20 ottobre 2014, n. 68.
Con detto decreto erano stati determinati, per l'anno 2014, i tetti di spesa per le prestazioni specialistiche rese dagli operatori privati.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la tesi sostenuta dall'Autorità, secondo cui l'individuazione dei tetti di spesa sulla base dell'unico criterio del c.d. "costo storico" viola le norme europee e nazionali poste a tutela della concorrenza.
Con le ordinanze nn. 263 e 269 del 29/06/2016, è stata sospesa in via cautelare, su richiesta di alcuni operatori privati, una clausola contenuta nel decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Sistema Sanitario Calabrese, del 24 febbraio 2016, n. 27.
Anche detto decreto riguarda la determinazione, questa volta per l'anno 2016, dei tetti di spesa per le prestazioni specialistiche rese dagli operatori privati.
La clausola sospesa, in attesa della decisione definitiva sul ricorso, prevede che in ciascun mese gli operatori privati non possano erogare prestazioni sanitarie di valore superiore a un dodicesimo del complessivo budget assegnato a ciascuno di essi.
Il Tribunale, dopo una valutazione della questione allo stato degli atti, ha ritenuto che tale previsione appaia priva di giustificazione; infatti, l'interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria sembra essere adeguatamente tutelato dalla presenza di un tetto massimo annuale di spesa per ciascun operatore privato.
Infine, con l'ordinanza n. 270 del 29/06/2016, il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto l'istanza, proposta dalla Regione Calabria, di sospensione del decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Calabria del 6 maggio 2006, n. 46.
Con detto decreto l'Ufficio commissariale ha stabilito di sottoscrivere una convenzione con l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s), affinché quest'ultima collabori nella complessiva attuazione del piano di risanamento.
Il Tribunale non ha accolto la tesi della Regione, secondo cui tale decisione finisce per ledere le prerogative dell'amministrazione regionale.