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Il disciplinare di gara emanato dalla Regione Calabria viola i principi della libera concorrenza. Così ha deciso la seconda sezione del Tar prescrivendo l’annullamento della clausola che costituiva una condizione restrittiva della libera partecipazione e accogliendo con formula piena il ricorso proposto da Teva Italia. La casa farmaceutica aveva, infatti, impugnato il bando di gara per la fornitura di medicinali per le aziende sanitarie e ospedaliere calabresi accusando la Regione di eccesso di potere e di aver predisposto una “fittizia gara aperta”.
Nella stesura del disciplinare di gara per la fornitura del medicinale viene, infatti, precisato che "la ditta aggiudicataria dovrà fornire l’apparecchio per aerosol terapia a nebulizzazione ad ultrasuoni I-neb", un nebulizzatore specifico indicato attraverso il nome commerciale (I-Neb) e fornito in esclusiva dalla casa farmaceutica Zambon. Circostanza che avrebbe permesso solo alla casa farmaceutica che possiede in esclusiva l’utilizzo in comodato d’uso gratuito dell’erogatore la formulazione di un’offerta idonea eludendo così i principi della gara pubblica.
I giudici amministrativi nell’accogliere il ricorso di Teva Italia hanno dichiarato “l’illegittimità della clausola del bando-disciplinare, nella parte in cui prevede che la ditta aggiudicataria dovrà fornire apparecchio per aerosol terapia a nebulizzazione ad ultrasuoni INeb” e prescrive “l’annullamento della stessa nei limiti in cui pone le dette restrizioni” disponendo il pagamento delle spese a carico della Regione.
Luana Costa