Disco verde

Via libera del Senato al ddl sul premierato: primo sì all’elezione diretta del presidente del Consiglio

Nel provvedimento si prevede anche lo stop ai senatori a vita. Il capo dello Stato, invece, potrà essere eletto a maggioranza assoluta dell'Assemblea, non più dopo il terzo scrutino, ma dopo il sesto

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di Redazione Politica
18 giugno 2024
18:26
Il voto al Senato, foto ansa
Il voto al Senato, foto ansa

Via libera dell'Aula del Senato al ddl Casellati sul premierato. I sì sono stati 109, 77 i no e un astenuto. Il provvedimento passa ora alla Camera per la seconda lettura delle quattro previste. Nel corso delle operazioni di voto, i senatori della minoranza hanno tirato su dai banchi il testo della Costituzione, cosa fatta contemporaneamente dagli esponenti della maggioranza. «La Costituzione rappresenta tutti dal primo all'ultimo articolo, compreso il 138», ha ricordato La Russa, in chiusura d'Aula.

Cosa prevede la riforma

Dal premier eletto dal popolo, alle nuove modalità di elezione del capo dello Stato, all'abolizione dei senatori a vita. Ecco le principali novità del ddl costituzionale (Ddl 935) appena approvato dal Senato.


«Il presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni». Questo infatti prevede il nuovo art. 92 della Carta come messo nero su bianco nel ddl votato questo pomeriggio. È dunque sancito il principio della elettività diretta del presidente del Consiglio. Il nuovo premier una volta eletto riceve l’incarico di formare il governo dal Presidente della Repubblica. La nuova previsione costituzionale circa l’elettività diretta del Presidente del Consiglio italiano non detta disposizioni sulle condizioni di eleggibilità nonché sulle modalità di svolgimento della sua elezione, demandate alla legge elettorale, come espressamente previsto in modifica approvata in sede referente. Nell'articolo 6 del ddl si dispone che l’eleggibilità del premier sia per non più di due legislature consecutive, elevate a tre legislature qualora il presidente del Consiglio abbia ricoperto l’incarico, in quelle prime due, per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi.

Stop ai senatori a vita

L'art. 1 abroga il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione, ossia la previsione in base alla quale il presidente della Repubblica può nominare senatori a vita, in un numero complessivo non superiore a cinque, cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Restano senatori a vita solo gli ex capi dello Stato, alla fine del mandato.

Capo dello Stato 

Nel ddl ci sono una serie di interventi del legislatore che riguardano 'indirettamente' il Colle. Il capo dello Stato, potrà essere eletto a maggioranza assoluta dell'Assemblea, non più dopo il terzo scrutino, ma dopo il sesto. Altro punto di intervento quello relativo alla controfirma dei ministri per alcuni atti del capo dello Stato. Non necessitano più di controfirma infatti (art. 4 ddl) atti come la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri; la nomina dei giudici della Corte costituzionale; la concessione della grazia e la commutazione delle pene; il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum; i messaggi alle Camere; il rinvio delle leggi alle Camere.

Infine, relativamente al semestre bianco (art.3) che fino a oggi non permetteva al capo dello Stato la possibilità di sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del mandato, si prevede ora che il divieto di procedere allo scioglimento delle Camere nell’ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica non trovi applicazione nei casi in cui lo scioglimento costituisca atto dovuto.

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