Il prossimo 20 e 21 settembre dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì oltre 46 milioni e mezzo di italiani (per la precisione 46.641.856 distribuiti in 61.572 sezioni) saranno chiamati alle urne per il referendum costituzionale sul Testo di legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari».

Perché si vota

Il testo venne approvato agli inizi di ottobre 2019 dalla Camera dei Deputati in via definitiva con 553 (tutto l’arco parlamentare tranne +Europa e singoli deputati in dissenso dal loro gruppo, soprattutto di Forza Italia), mentre al Senato, l’11 luglio 2019 venne approvato in via definitiva ma senza la maggioranza qualificata prevista dall’articolo 138 della Costituzione (a causa del voto contrario di Pd, LeU, allora all’opposizione e l’astensione di FI).

 

Senza la doppia votazione a maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera, secondo il citato articolo 138, è possibile, entro tre mesi, far indire un referendum costituzionale confermativo se chiesto da un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

 

In questo caso il referendum è stato proposto a gennaio da oltre un quinto dei senatori. Tre sono stati i promotori del referendum: Andrea Cangini (Fi), Tommaso Nannincini (Pd) e Nazario Pagano (Fi) che hanno depositato in Cassazione 71 firme (64 erano le necessarie) di rappresentanti della “camera alta”.

 

Il 27 gennaio il Consiglio dei ministri aveva deciso che il referendum si sarebbe svolto il 29 marzo, decisione poi confermata dal decreto emesso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A causa dell'emergenza coronavirus ed il lockdown, però, il referendum è stato posticipato al 20 e 21 settembre (data dell’election day con comunali e regionali, ove si tengono), per garantirne lo svolgimento in totale sicurezza.

 

Il quesito referendario

Il quesito è semplice. Gli italiani si troveranno a dover barrare la casella del Sì o quella del No rispetto a questa domanda: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?»

Va premesso che per i referendum costituzionali non è richiesto il quorum di partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto, quindi il numero di votanti effettivi non sarà fondamentale per l'esito del voto.

 

Qualora vincesse il Sì il numero dei componenti della Camera dei Deputati passerà da 630 a 400, mentre quelli del Senato da 315 a 200. Una riduzione del 36,5%. Questa modifica avrà un impatto anche sui numeri necessari a eleggere il presidente della Repubblica: la maggioranza qualificata, necessaria per eleggere il capo dello Stato nei primi tre scrutini, passerà da 673 grandi elettori a 439; mentre quella assoluta, dal quarto scrutinio in poi, scenderà da 505 a 330.

 

Inoltre, sempre in caso di vittoria del Sì, con riferimento ai parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, il numero dei deputati passa da 12 a 8 e quello dei senatori da 6 a 4.

 

Il numero minimo di senatori assegnato a ogni regione si abbassa da 7 a 3. Nel nuovo testo, inoltre, le due province autonome di Trento e Bolzano vengono equiparate alle regioni, assicurandosi tre senatori a testa. Rimangono invece invariati i seggi assegnati al Molise e alla Valle d'Aosta.

 

Senatori a vita: non più di 5 in carica

Verrà modificata anche la norma che regola l’elezione dei senatori a vita di nomina del presidente della Repubblica, chiarendo che il loro numero massimo non possa in alcun caso essere superiore a 5. In tal modo viene eliminata l'ambiguità del precedente testo costituzionale in cui il limite di 5 senatori a vita poteva intendersi come limite massimo di senatori a vita oppure come limite massimo di nomine a disposizione di ciascun presidente della Repubblica (quest'ultima interpretazione fu seguita dai soli presidenti Sandro Pertini e Francesco Cossiga, che nominarono entrambi 5 senatori a vita, raggiungendo il massimo di 9 senatori a vita di nomina presidenziale contemporaneamente in carica).

 

Possibile il voto all’estero

Può esercitare il voto per corrispondenza chi si trova ad essere temporaneamente fuori Italia per motivi di lavoro, studio o cure mediche, anche come accompagnatore di familiari, per un periodo di almeno 3 mesi. Attenzione, però, lo si può fare solo se si è presentata domanda al Comune in cui si è iscritti nelle liste elettorali entro il 19 agosto 2020. Anche i cittadini residenti all’estero, iscritti all’AIRE, possono votare per corrispondenza.

 

Agevolazioni per i rientri

Trenitalia, Trenord, Italo, Alitalia, Società Italiana di Navigazione s.p.a. e Società Navigazione Siciliana S.c.p.A. hanno previsto sconti fino al 70% sui biglietti di treni o aerei per chi “torna a casa” in vista delle elezioni regionali (in Veneto, Liguria, Marche, Toscana, Campania e Puglia, a cui si aggiunge la Valle d'Aosta) o del referendum costituzionale.

Per poter accedere alla riduzione sul costo del biglietto bisognerà esibire la tessera elettorale, sia al momento dell'acquisto che durante il viaggio. Ogni compagnia ha applicato delle regole precise sui giorni in cui è possibile spostarsi per il voto usufruendo della tariffa ridotta.

 

L’esercizio del voto e le misure AntiCovid-19

Il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile ha redatto anche una serie di elementi informativi e di indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto. È necessario, infatti, contemperare due diritti costituzionalmente sanciti: il diritto al voto con quello alla salute, oltre al regolare svolgimento del procedimento elettorale.

 

Il decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59, recante "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020” prevede che i locali destinati al seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Occorre, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.

 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C; non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. Per tali ragioni, il Comitato tecnico Scientifico non ritiene necessaria la misurazione corporea durante l'accesso ai seggi. Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (ad esempio, i rappresentanti di lista), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.

 

Nelle strutture sanitarie da 100 fino a 199 posti letto, che ospitano reparti Covid, verranno costituite sezioni elettorali ospedaliere, che saranno abilitate alla raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento.