Dopo il nostro pezzo che ha commentato l’esito del pronunciamento del Tar Calabria in relazioni agli atti assunti dal super dirigente del comune del Campagnano, Antonio Infantino, sulla revoca del concorso bandito dallo stesso comune nel 2013, l’amministrazione comunale di Rende, tramite il proprio avvocato, ha pensato bene di diffondere una nota per precisare i termini dell’esito processuale che recita testualmente:


«L’Amministrazione Comunale di Rende per il tramite del proprio difensore Avv. Giuseppe De Luca intende, in ordine al concorso per la assunzione di dirigenti, fare chiarezza circa le infondate notizie riportate sulla stampa: “A quanti nulla sanno di Diritto Amministrativo e non sanno leggere i provvedimenti giurisdizionali, occorre precisare quanto segue.


1. Il TAR non ha annullato il provvedimento impugnato, né – tantomeno – ha sospeso in via cautelare l’efficacia dello stesso.-
2. La contestata Determina n. 82/2018 di annullamento del concorso de quo rimane perfettamente efficace.-
3. Le avversate deliberazioni di Giunta di revisione della Macrostruttura e del fabbisogno di personale (pure esse impugnate dalle ricorrenti) sono state dichiarate dal TAR sicuramente legittime in quanto rientranti nei poteri programmatori discrezionali della Amministrazione comunale.-
4. Il presunto vizio (invano eccepito dalle ricorrenti) circa la mancata comunicazione di avvio del procedimento di cui alla legge 241/1990 è stato dal TAR dichiarato insussistente.-
5. Il TAR, senza adottare alcun provvedimento cautelare e sanzionatorio, ha unicamente disposto una nuova verifica sulla procedura di mobilità ex Lege 165/2001.
6. Nessuna espressa declaratoria di incompatibilità (invano richiesta dalle ricorrenti) è stata resa dal TAR sulla persona del Dott. Infantino.-
7. Nessuna condanna alle spese è stata irrogata a carico del Dott. Infantino e neppure a carico del Comune.-
8. Ovviamente, dovendosi procedere ad un riesame della sola procedura di mobilità, è evidente che lo stesso riesame debba essere espletato da un organo diverso dal precedente.
Tanto si doveva per ristabilire la verità giurisdizionale e fattuale, sgombrando il campo da illazioni, falsità e notizie infondate. Avv. Giuseppe De Luca»

 

Ora noi comprendiamo benissimo che spesso gli avvocati debbano mettere una pezza per limitare i danni delle scelleratezze della pubblica amministrazione, tuttavia, mai come in questo caso vale il detto che “la pezza è peggio del buco”. La risposta dell’avv. Giuseppe De Luca, infatti, è alquanto bizzarra. Ci consentirà, l’avvocato De Luca che, per quanto non siamo professori o principi di diritto amministrativo, qualche rudimento, perlomeno, lo mastichiamo anche noi che di mestiere facciamo tutt’altro, ma che, comunque, dobbiamo per forza di cose saper leggere le carte, non fosse altro per il fatto che, per raccontare le malefatte di certa burocrazia e certa politica, dobbiamo innanzitutto saper leggere.


Se il Tar ordina il riesame, è evidente che il provvedimento impugnato è sospeso. Questa è la cosiddetta tecnica del remand. Il Tar non ha compiti di amministrazione attiva e non si può sostituire all’Ente. Può solo dire, come ha fatto, che i due punti cardine della revoca dei concorsi (mancato espletamento delle procedure di mobilità e macrostruttura diversa che non consentiva di portare avanti i concorsi del 2013) sono inconsistenti. L’ente, a questo punto, dovrebbe inventarsi motivazioni diverse da quelle poste a base del provvedimento impugnato. Ma cosa? E se ad Infantino è preclusa la possibilità di riadottare l’atto, questo non è un implicito riconoscimento del conflitto d’interessi in cui lo stesso versa? Se il Tar lo avesse scritto in modo esplicito, probabilmente avrebbe certificato la sussistenza di illeciti diversi da sottoporre all’attenzione di un diverso magistrato.


Pasquale Motta

Direttore responsabile di LaCNews24.it