Non basta godere della fiducia del governatore per diventare il capo dell'Avvocatura regionale. E così per Maria Maddalena Giungato, fresca di nomina – l'incarico risale a fine maggio – a coordinatrice dei legali della Regione, è arrivato lo stop dal Tribunale di Catanzaro: non può essere lei – o, almeno, non in questo modo – a guidare lo staff degli avvocati dell'ente.

 

A sentenziarlo è stato il giudice del lavoro Anna Maria Torchia, accogliendo due ricorsi presentati contro Giungato e Regione: uno dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro e Massimo Gimigliano e l'altro da Paolo Falduto, affiancata dall'Unione nazionale avvocati enti pubblici.

Una procedura non a norma

Le modalità che hanno portato alla nomina dell'ormai ex coordinatrice non hanno, infatti, rispettato le norme previste in questi casi, risultando la stessa in contrasto con norme di rango costituzionale, primario e regolamentare.

 

L'oggetto del contendere era sostanzialmente uno: poteva Jole Santelli assegnare l'incarico senza dover motivare le ragioni della scelta e senza comparare i curricula e le professionalità degli eventuali partecipanti al bando, oppure per arrivare alla nomina sarebbe stato necessario pubblicare prima un avviso?

 

La governatrice ha optato per la prima soluzione, ma per legge – trattandosi di un ruolo, quello di coordinatrice dell'Avvocatura, assimilabile a quello di un dirigente - avrebbe dovuto adottare la seconda. A nulla sono valse le tesi difensive della Regione, tantomeno quella in cui si provava a far passare l'ufficio legale come organo di diretta collaborazione del presidente della Giunta regionale e come tale puramente politico e non amministrativo: il coordinatore – scrive Torchia – ha un elevato livello di professionalità e tecnica che, normativamente e deontologicamente, lo sottrae, nell’esercizio della funzione difensiva dell’ente, a valutazioni di tipo squisitamente politico, non potendo ipotizzarsi nella scelta della strategia difensiva nel proporre (un) o resistere in giudizio una finalità di concorso nel perseguimento dei fini politici dell’ente.

 

Al contrario, prosegue il giudice, non si rinvengono elementi normativi che depongano nel senso del contributo politico fornito dalla figura in esame.

Ora l'avviso e le spese da pagare

L'individuazione del coordinatore, dunque, non può prescindere da un pubblico avviso e da una valutazione comparativa. Ma di entrambi non si è vista l'ombra. La Corte Costituzionale, tra l'altro, ha escluso fin dal 2012 che la selezione di personale esterno di diretta collaborazione possa avvenire soltanto in base a un rapporto fiduciario, come avvenuto invece per Giungato.

 

Tutto sbagliato, tutto da rifare quindi. Ora gli uffici dovranno preparare il necessario avviso e pubblicarlo, permettendo agli altri aspiranti di concorrere per il posto. Se poi il curriculum della coordinatrice degli ultimi mesi sarà giudicato il migliore l'incarico tornerà a lei. Nel frattempo la Regione pagherà circa 5300 euro, che il tribunale di Catanzaro le ha imposto di rifondere alle parti ricorrenti e al terzo intervenuto per le spese di lite.