Il Tar rigetta le istanze di Saladino e Mammoliti e mantiene invariata la composizione dell'assemblea. Lo scorso giugno il Tribunale aveva confermato i seggi di Mancuso, Raso e Pitaro
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Il Tar della Calabria, ancora una volta, mantiene invariata la composizione del consiglio regionale e, nello specifico, del gruppo pd.
Il Tribunale amministrativo, con due sentenze pubblicate oggi, ha rigettato i ricorsi presentati dall'ex candidata alla segreteria nazionale Maria Saladino e dal sindacalista Raffaele Mammoliti, che reclamavano i seggi di, rispettivamente, Carlo Guccione e Luigi Tassone.
Lo scorso 25 giugno il Tar aveva respinto i ricorsi di Antonio Chiefalo (Lega) e Giuseppe Mattiani (Santelli presidente), confermando in carica Filippo Mancuso, Pietro Raso e Vito Pitaro.
Le reazioni di Guccione e Tassone
«Soddisfazione» è stata espressa dagli avvocati difensori di Carlo Guccione, Oreste ed Enrico Morcavallo, per l’esito della sentenza che conferma l’elezione dell'ex assessore regionale della giunta Oliverio.
Anche Tassone, sulla sua pagina facebook, si è detto soddisfatto per la pronuncia del Tar, sottolineando la volontà di «continuare a impegnarsi per la Calabria e per i calabresi» portando avanti «le giuste istanze dei cittadini e i valori del Pd».
Il ricorso di Saladino
Alle elezioni del 26 gennaio, Saladino aveva ottenuto 1.572 preferenze e si era classificata all'ottavo posto nella lista del Pd nella circoscrizione Nord. La giovane militante dem, difesa dagli avvocati Enzo Paolini e Antonio Acinapura, con il ricorso aveva chiesto l'annullamento del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale di Cosenza e, quindi, dell'elezione di Guccione, risultato il secondo eletto della lista (6.263 voti) dietro a Domenico Bevacqua.
Al centro della contesa c'era l'attribuzione del seggio della lista circoscrizionale non collegata alla lista regionale vincente, assegnato al Pd secondo il sistema maggioritario. Secondo Saladino, l'errore riguardava l’assegnazione del seggio a Guccione in virtù del maggior numero di voti ottenuti, invece che a se stessa, in quanto capolista.
Il Tar ha però escluso «ictu oculi la fondatezza della ricostruzione» di Saladino, che «ha ottenuto un numero di voti ben inferiore» di quelli ottenuti da Guccione. I giudici – Giancarlo Pennetti, Francesca Goggiamani e Domenico Gaglioti – hanno ricordato la legge 108 del '68, la quale prevede che «per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale».
La tesi di Saladino – che è stata anche condannata a pagare mille euro di spese di lite – non trova, dunque, «nessun supporto normativo».
Il ricorso di Mammoliti
Cinque i motivi alla base del ricorso di Mammoliti, primo dei non eletti (con 5.307 voti) nella lista del Pd nella circoscrizione Centro. Il sindacalista aveva infatti sostenuto di aver ricevuto più voti di Tassone, risultato secondo (dietro a Libero Notarangelo, che non si è costituito in giudizio) grazie a 5.374 preferenze.
Mammoliti, anche in virtù delle dichiarazioni di alcuni testimoni, aveva rivendicato voti di preferenza in diverse sezioni del Catanzarese e del Crotonese; voti, tuttavia, poi non riportati dall'Ufficio centrale circoscrizionale. Ma per il Tribunale, «a fronte delle risultanze dei verbali», non è sufficiente, per contestarne la veridicità, «la produzione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà».
Il sindacalista vibonese, inoltre, aveva denunciato la mancanza di numerose preferenze in tante altre sezioni della circoscrizione, in quanto il suo nominativo sarebbe stato apposto al di fuori del riquadro della lista del Pd.
I giudici – Giancarlo Pennetti, Francesco Tallaro e Domenico Gaglioti – hanno però rilevato come, «al contrario di quanto sostenuto in ricorso, l’operato dei seggi elettorali, pur denunciato come illegittimo, è in realtà pienamente conforme al dato normativo, sì come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa».
In sostanza, «l'espressione del voto di preferenza attraverso l'indicazione del nominativo del candidato in uno spazio riservato a una lista diversa da quella cui egli appartiene, senza che l'elettore abbia espresso il voto di lista, non permette di individuare con chiarezza la volontà dell'elettore, risultando la stessa equivoca e contraddittoria e, pertanto, poiché in tal caso non è possibile risalire ad una univoca ed effettiva volontà dell'elettore, il voto non può ritenersi validamente espresso».
bellantoni@lactv.it