La ripartizione dei seggi, soglie di sbarramento, doppia preferenza e voto disgiunto. Tutto quello che c'è da sapere
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
A meno di due anni dal voto del 26 gennaio 2020 che ha visto trionfare la coalizione di centrodestra guidata da Jole Santelli, la Calabria, causa prematura scomparsa della presidente eletta, deceduta il 15 ottobre 2020, stamattina 3 ottobre si torna al voto per il rinnovo del Consiglio regionale. Oggi 3 ottobre e domani 4 ottobre, i calabresi sono chiamati al rinnovo del Consiglio regionale e a eleggere il nuovo presidente della Giunta. Di seguito tutte le risposte alle domande ricorrenti e le regole da seguire per votare in maniera corretta.
Posso votare un candidato presente in una lista e poi il sindaco o il presidente di Regione indicato dalla coalizione avversaria?
E la domanda che in queste ore si stano facendo molti elettori. Il caso in questione è quello del cosiddetto “voto disgiunto”, che non è ammesso per le elezioni regionali in Calabria, dove la legge elettorale impedisce di votare un candidato presidente e, contemporaneamente, un candidato consigliere dello schieramento avversario. La conseguenza è l’annullamento del voto.
È invece possibile esprimere il voto disgiunto per le elezioni comunali, ma solo nei comuni che hanno più di 15mila abitanti. In questa tornata elettorale, dunque, potranno esprimere il voto disgiunto solo gli elettori di Cosenza e Siderno, gli unici due centri chiamati alle urne con un numero di abitanti che rispetta la soglia minima. In tutti gli altri comuni, invece, votare un candidato consigliere comunale e poi esprimere il proprio consenso per il candidato sindaco avversario, non collegato alla lista del consigliere scelto, può causare l’annullamento del voto.
Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, posso esprimere due voti, uno per una donna e l’altro per un uomo?
Per la prima volta anche alle elezioni regionali per il rinnovo del Consiglio regionale si vota con regole finalizzate a promuovere il riequilibrio di genere in Consiglio regionale. Parliamo della doppia preferenza di genere, ossia la facoltà per l’elettore di esprimere due preferenze. L’elettore può dunque decidere di esprimere due preferenze ma rigorosamente nell’ambito della stessa lista. Le due preferenze, però, devono corrispondere a candidati di genere - maschile e femminile - differente, pena l’annullamento della sola seconda preferenza espressa, cioè il secondo nome scritto sulla scheda dall’elettore.
E per i Comuni? Posso esprimere due preferenze?
La doppia preferenza di genere - cioè indicare due nomi, uno di genere maschile e l’altro di genere femminile - si può esprimere anche alle elezioni comunali, ma solo nei Comuni con almeno 5mila abitanti.