5 macrostrutture, 6 dirigenti e 14 settori. Oggi è così concepita la macchina comunale di Corigliano Rossano, l’ente della prima città della provincia di Cosenza con i suoi 80mila abitanti. 6 sono le attuali dirigenze in dotazione organica, di cui 2 di ruolo (vincitori di concorso) e 4 esterni con contratti a termine. Ciò che fa discutere e apre una voragine interpretativa è il dato secondo cui lo Statuto provvisorio del Comune di Corigliano Rossano (si fa riferimento allo Statuto dell’ex comune di Corigliano, comune più popoloso) non preveda le dirigenze.  

La straordinarietà dell’incarico esterno 

Per le nomine esterne, attualmente, si ricorre all’istituto previsto dall’articolo 110 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.)  che la norma indica come  istituto da adottare in casi straordinari, mentre nell’ente pare sia divenuto un metodo. Tale questione è stata sollevata nei giorni scorsi dall’ex sindaco e già assessore del Comune di Rossano Nicola Candiano che sottolinea come il ricorso agli incarichi esterni (articolo 110 I° comma del Testo Unico degli Enti Locali) sia stata più volte ripresa «dalla Corte Costituzionale, a custodia della previsione dell’articolo 97 della Carta che richiede il pubblico concorso come strumento per l’accesso al pubblico impiego. Circostanza che – per quel che ci accade intorno – non sembra chiara a chi governa la realtà locale».  Altro aspetto, non meno importante, è «la questione della validità dei provvedimenti emanati medio tempore dai dirigenti così nominati e perciò carenti di potere, nonché dei riflessi in tema di responsabilità erariale».  

Non previsto dallo Statuto

L’ex amministratore inoltre ricorda come sia «lo stesso articolo 110 che circoscriva la sua applicazione subordinandola alla preventiva previsione nello Statuto Comunale.  La chiara riserva statutaria- continua Candiano- vale in questo caso anche a garantire l’intervento del Consiglio Comunale in una materia delicata come la Dirigenza, per evitare possibili usi distorsivi dell’istituto da parte degli organi di governo politico e di gestione amministrativa dell’Ente. Il dirigente a tempo determinato, infatti, è tendenzialmente più fidelizzabile rispetto ai desiderata dell’Esecutivo, in ragione delle modalità a maglie larghe di selezione spesso usate e della precarietà del rapporto».  Una delle conclusioni a cui si può pervenire è che «se manca la previsione statutaria il Comune non può ricorrere all’istituto disciplinato dall’articolo 110 del T.U.E.L.».

Le audizioni per il nuovo Statuto

L’attuale presidente della Commissione Statuto Maria Salimbeni ha avviato una serie di audizioni al fine di coinvolgere la società civile. Sono stati sentiti gli attuali parlamentari espressione del territorio, ex sindaci, e il mondo dell’associazionismo. L’obiettivo è pervenire alla redazione della carta costituzionale comunale con metodo partecipativo e inclusivo.