Il Tribunale dichiara inammissibile l’azione legale dell’ex dg. Che aveva chiesto l’annullamento della legge sullo spoils system. Alla guida dell’Azienda per l'edilizia pubblica rimane l’avvocato vibonese
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L’ex direttore generale Ambrogio Mascherpa, non tornerà, almeno per il momento, alla guida di Aterp Calabria, l’Azienda per l’edilizia residenziale pubblica. Il Tar della Calabria (giudici Giancarlo Pennetti, Francesco Tallaro e Francesca Goggiamani), con una sentenza pubblicata oggi, ha dichiarato inammissibile «per difetto di giurisdizione» il ricorso con cui Mascherpa aveva chiesto l’annullamento della deliberazione della giunta regionale dello scorso 9 aprile, che aveva determinato la decadenza di quasi tutti i direttori generali in base alle vigenti norme sullo spoils system (legge 12 del 2005).
L’ex dg – difeso dagli avvocati Livio Calabrò e Giuliano Arabia – aveva perciò invocato la prosecuzione del suo incarico ai vertici dell’Aterp.
Il Tar ha però deciso diversamente. Resta dunque in sella l’avvocato vibonese Paolo Petrolo, solo pochi giorni fa nominato dalla governatrice Jole Santelli commissario straordinario dell’Azienda.
Le motivazioni del ricorso
Secondo i legali di Mascherpa, la legge sullo spoils system sarebbe incompatibile con l'articolo 97 della Costituzione, «laddove pone in essere meccanismi di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare e non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest'ultimo, quando tali meccanismi siano riferiti non al personale addetto ad uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo, oppure a figure apicali, per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici dell'organo nominante, ma ai titolari di incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di funzioni amministrative di attuazione dell'indirizzo politico, anche quando tali incarichi siano conferiti a soggetti esterni».
Insomma, l’incarico di Mascherpa, relativo all’esercizio di «funzioni amministrative di attuazione dell’indirizzo politico», avrebbe dovuto essere sottratto al meccanismo dello spoils system.
La decisione del Tar
Il Tribunale ha però deciso di non entrare nel merito e di demandare la questione all’eventuale pronuncia del giudice ordinario.
I giudizi amministrativi hanno infatti ricordato che la decadenza dei manager regionali «non comporta alcuna discrezionalità in capo alla giunta regionale». Ne consegue che la controversia sorta dall’attuazione dello spoil system «non attiene all’esatto esercizio del potere amministrativo, ma alla corretta individuazione dell’area di applicazione della disciplina».
Inoltre, secondo il Tar, la posizione giuridica soggettiva vantata dal dirigente decaduto non è «di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo». E questo comporta che spetti al giudice ordinario decidere, anche in considerazione di quanto disposto dal decreto legislativo 165 del 2001, «in forza del quale sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali».
Un orientamento corroborato anche dalla Cassazione, «per la quale l'impugnazione del provvedimento col quale, in ottemperanza a una disposizione di legge regionale contenente la previsione di decadenza automatica della carica, la giunta regionale abbia dichiarato la decadenza dell'amministratore straordinario di un ente dipendente dalla Regione è devoluta (...) alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi e non sussistendo alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
bellantoni@lactv.it