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Il provvedimento adottato è assolutamente atipico. Con questa motivazione il Tribunale amministrativo regionale ha annullato l’ordinanza emessa dal dirigente del settore Edilizia Privata del Comune di Catanzaro con la quale si ordinava alla Icom di ripristinare lo stato dei luoghi e di reimpiantare le piante arboree tipiche della macchia mediterranea in numero pari a quelle espiantate nella spianata dove è stato costruito il centro commerciale nel quartiere marinaro.
L’origine del ricorso
Il contenzioso amministrativo ha avuto origine lo scorso mese di giugno quando la ditta Bowling ha presentato un esposto al Comune di Catanzaro dal quale emergeva che la Icom, società di gestione del parco commerciale il cui presidente è Floriano Noto, non avrebbe avuto l’autorizzazione all’espianto delle piante d’ulivo nella fase di costruzione della struttura in viale Emilia. Sulla base dell’esposto il Comune di Catanzaro ha quindi avviato un’istruttoria per verificare la legittimità della concessione edilizia rilasciata alla società che si è conclusa con l’emanazione di un’ingiunzione per il ripristino dello stato dei luoghi e il reimpianto delle piante d’ulivo. La disposizione adottata dagli uffici comunali prevedeva inoltre la rimozione o la demolizione degli interventi e delle opere edilizie realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire e nel caso in cui la demolizione non sarebbe potuta avvenire senza provocare danni alle strutture costruite in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio avrebbe dovuto applicare una sanzione pari al doppio del costo di produzione.
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Provvedimento atipico
Assistita dall’avvocato Alfredo Gualtieri, la società Icom ha quindi impugnato il provvedimento dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale. La seconda sezione si è pronunciata questa mattina dichiarando il provvedimento comunale assolutamente atipico e in ragione di ciò annullandolo. “Il provvedimento adottato - annotano i giudici - è assolutamente atipico e non inquadrabile in nessuno dei tipi disciplinati dalla disposizione richiamata e peraltro l’asserita violazione non risulta commessa in difformità al permesso di costruire”.
Luana Costa