Il sindaco Abramo ha firmato il nuovo provvedimento valido fino al 17 maggio. Saranno aperti anche parchi, lungomare, spiagge, cimiteri e sarà possibile praticare sport senza creare assembramenti
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Il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ha firmato una nuova ordinanza che sarà in vigore dal 4 al 17 maggio. il documento è stato condiviso con il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, e con i capigruppo di maggioranza e opposizione nel corso di una riunione che si è tenuta questa mattina a Palazzo De Nobili. Si tratta di un'ordinanza, si legge nella nota del Comune, che «armonizza i decreti dei governi nazionale e regionale».
Abramo, condividendone lo spirito, ha recepito i punti previsti dall’ordinanza firmata dalla presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, il 29 aprile scorso, ad esclusione, soltanto, di quello relativo al servizio ai tavoli di bar e ristoranti dal momento che «si verrebbero a creare - è stato sottolineato - disparità fra esercenti, considerando la particolare conformazione morfologica della città».
Cosa si potrà fare
Nell’ordinanza vengono dunque autorizzati: il servizio d’asporto e a domicilio di ristoranti, bar, pizzerie, pub, pasticcerie, rosticcerie, gelaterie; l’apertura di parchi, ville, giardini, spiagge, pinete, lungomare e cimiteri comunali, all’interno dei quali si dovrà comunque rispettare la distanza minima di sicurezza e sarà vietato ogni assembramento; gli sport e l’attività motoria in forma individuale, anche accompagnati da bambini o persone diversamente abili (purché si rispettino le distanze già previste dal Dpcm), anche al di fuori dei confini comunali, ma solo se non contrasta con le ordinanze in vigore negli altri centri; possibilità di apertura pure la domenica dei supermercati e di ogni altra attività commerciale prevista nell’allegato 1 del Dpcm del governo; riapertura attività negozio-bar self service attraverso distributori automatici che vendono 24 ore su 24 bevande e alimenti confezionati; riapertura attività del mercato alimentare all’aperto nella sola area ex Teti, nel quartiere Lido, giovedì mattina e, in via straordinaria, anche il venerdì mattina. L’area ex Teti è stata scelta per la sua conformazione che consente un più rigido controllo delle distanze, del contingentamento delle persone, nonché la verifica dei punti di accesso;
Divieti
Il sindaco Abramo conferma l'impossibilità per bar e ristoranti di effettuare servizio ai tavoli all'esterno, consentita invece dall'ordinanza della presidente Santelli, e la chiusura delle slot machine negli esercizi commerciali.
Incontro con ristoratori
Nel corso della settimana il sindaco, il presidente del Consiglio, l’assessore alle Attività economiche, Alessio Sculco, e i capigruppo si riuniranno con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria per valutare alcune soluzioni in merito a problematiche relative al comparto della ristorazione.
Nel dettaglio
1. Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
2. I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
3. E' fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
4. E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dal presente punto;
5. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici, (Parco della Biodiversità, Parco Li Comuni, Villa Margherita, Villa Pepe, Pineta Siano, Pineta Località Giovino, ecc.) Lungomare e spiagge è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dal punto precedente, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dal presente punto;
6. Chiusura di tutte le aree attrezzate per il gioco dei bambini e per attività sportiva;
7. Accesso del pubblico ai cimiteri cittadini consentito, con ingresso contingentato, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
8. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; Tale attività è consentita anche al di fuori del perimetro comunale, nel rispetto delle eventuali limitazioni imposte dagli altri Comuni;
9. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
10. Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; quali, a titolo d’esempio: feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; è vietato l’utilizzo delle slot machine e dei giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, ciò per evitare difficoltà dei cittadini ad accedere all’approvvigionamento delle merci e dei servizi ivi distribuiti;
11. L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, Uno a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
12. Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
13. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
14. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM del 26 aprile 2020 (che possono rimanere aperti anche nei giorni festivi), neH’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari per come di seguito indicato. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
15. È consentita l’attività di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;
16. È consentita l’apertura, con decorrenza 7 maggio e fino al 17 maggio 2020, nei giorni di giovedì (ordinario) e venerdì (straordinario) dalle ore 07.00 alle ore 14.00 - in via temporanea ed in forma sperimentale nel corso deH’attuale periodo di emergenza sanitaria da rischio di contagio da Covid - 19 - dell’area mercatale del Quartiere Lido di Catanzaro nel Piazzale Maestri del Lavoro (ex Area Teti), con esclusivo riferimento all’attività di vendita di prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli e degli operatori commerciali su area pubblica assegnatari di posteggio per il medesimo mercato a seguito delle operazioni di sistemazione del 2018; Le attività di sistemazione dei banchi e di vendita, saranno effettuate secondo le modalità concordate nel corso delle riunioni citate in premessa, con il coordinamento del Settore Attività Economiche ed il controllo del Comando di Polizia Locale, nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale e di divieto di assembramento imposte dalla normativa anti covid 19;
17. È consentita, a decorrere dal 7 maggio e fino al 17 maggio 2020, l’attività di commercio itinerante di prodotti alimentari e agricoli su area pubblica, nel rispetto delle disposizioni già impartite dal Sindaco al Comando della Polizia Locale. Tale attività è condizionata alla rigorosa osservanza da parte dell’operatore della distanza interpersonale nei confronti degli utenti, nonché al rispetto delle misure di sicurezza sanitaria di cui all’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
18. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti (preventivamente prenotati) all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
19. Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante; restano aperti quelli siti negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
20. Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 al DPCM del 26 aprile 2020;
21. Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020 sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’intemo dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresi l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 al DPCM del 26 aprile 2020;
22. In tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli utenti soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
23. E' consentita l’apertura delle attività di negozio bar self Service attraverso distributori automatici che vendono bevande e alimenti confezionati h24 in locale liberamente accessibile, a condizione che i gestori adottino modalità di fruizione tali da assicurare il rispetto della distanza interpersonale da parte dei fruitori e le misure di sicurezza sanitaria di cui all’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
24. Obbligo che il personale che lavora impegnato nella ricezione del pubblico o comunque a contatto sia sempre dotato di mascherine e guanti e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati con la clientela aH'intemo di tutte le attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi;
25. Obbligo per tutti i clienti delle attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali di accedere alle stesse solo se in possesso di mascherine tenute sempre correttamente indossate, o in subordine qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno un metro rispetto alle altre persone.
26. Per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.