Lo ha stabilito la Cassazione. Al centro, la questione legata all’utilizzabilità processuale delle chat Skyecc
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Annullato con rinvio, per un nuovo esame, il provvedimento di arresto disposto dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria nei riguardi di K.I., cittadino albanese. Lo ha stabilito dalla sesta sezione penale della Corte di cassazione. L’uomo era rimasto coinvolto nell’inchiesta Eureka, condotta dalla Procura distrettuale antimafia. Era accusato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale. A suo carico, venivano contestati diversi episodi di importazione di ingenti quantitativi di droga. Le prove erano costitute dai messaggi sulla piattaforma SkyEcc e acquisita dalla Francia da parte della Procura di Reggio Calabria mediante ordine europeo d'indagine.
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Il ricorso
Con un unico motivo di ricorso gli avvocati Antonio Comberiati e Francesco Catanzaro ne hanno, quindi, eccepito l'inutilizzabilità processuale, lamentando, in modo particolare, l’incompatibilità tra normativa nazionale e diritto comunitario e sostenendo la consequenziale necessità di riconoscere il primato del secondo sulla prima in una materia, quella delle comunicazioni elettroniche, tesa a bilanciare il delicatissimo equilibrio tra l’esigenza di contrastare le più gravi forme di criminalità e la tutela del diritto alla riservatezza del cittadino. La Corte di cassazione ha, quindi, accolto il ricorso, per cui, dopo il deposito della motivazione della sentenza, la questione sarà nuovamente affrontata dinanzi al Tribunale del riesame di Reggio Calabria.