Scontro durissimo a carte bollate tra l’attuale sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione Domenico Angelo Raffaele Seccia, ex procuratore capo di Fermo e Lucera, e il Consiglio superiore della magistratura. Tutta “colpa” della mancata nomina del magistrato pugliese alla guida della procura di Reggio Calabria. A fine luglio scorso, infatti, la quinta commissione del Csm, aveva riproposto all’unanimità il magistrato Giovanni Bombardieri, già procuratore aggiunto di Catanzaro, e nominato capo dell’ufficio inquirente reggino, nel 2018, prima che scoppiasse lo scandalo Palamara.

Il magistrato Seccia ha intrapreso, successivamente, un lungo iter giudiziario, che nel 2022 ha portato il Consiglio di Stato ad annullare la nomina di Giovanni Bombardieri, indicando al Csm di motivare meglio la scelta per l’incarico di procuratore capo di Reggio Calabria. Indicazione colta dalla quinta commissione di Palazzo dei Marescialli, la quale, rispetto al 2018, non ha cambiato di una virgola il suo orientamento, confermando la fiducia a Giovanni Bombardieri, poi eletto nel Plenum del 27 luglio 2022.

La nomina di Bombardieri ancora in bilico

Fatta questa premessa, andiamo al nocciolo della questione. Il sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione non si è arreso e nelle scorse settimane ha inviato una nota ufficiale al Consiglio Superiore della Magistratura, comunicando all’organo di auto-governo delle toghe italiane, di aver proceduto a fare nuovamente ricorso al Consiglio di Stato per due motivi: il primo riguarda la richiesta di ottemperanza della sentenza n. 3662/2022, pronunciata dal massimo organo giudicante della giustizia amministrativa avverso la delibera del Csm dell’11 aprile 2018, con la quale veniva nominato Bombardieri a Reggio Calabria; il secondo, invece, si riferisce alla richiesta di declaratoria di nullità della delibera del 27 luglio 2022 di nomina a procuratore capo di Reggio Calabria di Giovanni Bombardieri. Richieste inoltrate direttamente al Consiglio di Stato ai sensi dell’ex art. 114 del codice di procedura amministrativa.

Le ragioni del magistrato Seccia

Seccia, nel presentare le nuove istanze al Consiglio di Stato, accusa duramente la quinta commissione e l’assemblea plenaria di aver scelto Bombardieri, sulla scorta delle considerazioni espresse a suo tempo dall’ex consigliere del Csm, Luca Palamara- radiato dalla magistratura per la nota vicenda dell’Hotel Champagne- in una chat su whatsapp con lo stesso Bombardieri, di cui era molto amico. E non solo. Il magistrato pugliese, tra i primi ad interessarsi alle dinamiche criminali della “Mafia Garganica”, operante nel Foggiano, ritiene pure che il Csm non abbia in alcun modo approfondito quelle tematiche evidenziate dal Consiglio di Stato circa la conoscenza dei fenomeni criminali in misura maggiore rispetto a Bombardieri che, lo ricordiamo, si è interessato a livello investigativo della camorra e della ‘ndrangheta, nel corso delle sue esperienze professionali a Reggio Calabria, Roma e Catanzaro, dove prima ha ricoperto il ruolo di procuratore aggiunto con Vincenzo Antonio Lombardo e poi con Nicola Gratteri.

In tal senso, il ricorrente Seccia, nel reclamo oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Stato, evidenzia come “nel ricostruire il profilo del dott. Bombardieri, il Consiglio Superiore abbia omesso di conferire il giusto peso alla sua mancanza di esperienza nella titolarità del coordinamento investigativo della Direzione Distrettuale Antimafia e alla sua assegnazione alla Direzione Distrettuale solo nel 2008 e abbia valorizzato, con riferimento all’attività investigativa riferita alla “criminalità organizzata di tipo qualificato”, solo quella avente ad oggetto “fenomeni criminali di stampo ‘ndranghetista”, con il risultato che, per i posti semi-direttivi e direttivi dei territori caratterizzati dalla presenza della ‘ndrangheta, il Consiglio Superiore valorizza solamente il profilo di magistrati provenienti da quello stesso territorio, precludendo quindi a magistrati con esperienza pluriennale nel settore della criminalità organizzata di stampo mafioso in territori diversi, di poter ambire in concreto a ricoprire detti posti dirigenziali”.

Chat con Palamara e non solo, cosa risponde il Csm

Il consigliere laico Alessio Lanzi, in quota Forza Italia, titolare della pratica del ricorso di Seccia, non ha preso bene le presunte illazioni del sostituto procuratore generale della Cassazione, circa “l’appiattimento motivazionale” del Csm rispetto alle conversazioni, mediante whatsapp, intercorse tra Bombardieri e Palamara, nel corso delle quali si discuteva della possibilità che l’allora numero due di Catanzaro, potesse tornare nel Distretto giudiziario di Reggio Calabria, in cui aveva lavorato all’inizio della carriera. “Si deve evidenziare - scrive Lanzi - l’assoluta infondatezza e gravità delle affermazioni contenute nel ricorso in esame, nella parte in cui si asserisce che l’attribuzione dell’incarico al dott. Bombardieri non sarebbe il frutto dei meriti di quest’ultimo ma del rapporto personale che lo avrebbe legato al dott. Palamara. A riprova di quanto affermato vengono indicate, come sopra già prospettato, soltanto alcune conversazioni, nella forma di chat, intercorse tra i predetti magistrati, di cui viene però offerta una lettura, personale e lacunosa, idonea, secondo la prospettiva del ricorso, a provare la tesi sostenuta” sostiene il componente della quinta commissione del Csm.

“La credibilità della predetta ricostruzione appare, tuttavia, nettamente travolta dall’assenza di seri elementi di supporto e dal fatto che l’organo deputato a formulare la proposta di conferimento dell’incarico al dott. Bombardieri (ovvero la Quinta Commissione) era ed è composta da ben sei membri (di cui quattro togati e due laici), così come l’organo deputato a deliberare sulla proposta formulata dalla Quinta Commissione (ovvero l’Assemblea plenaria) è composto da 26 membri, con l’esclusione del Presidente della Repubblica, sicché sostenere che la nomina del controinteressato non è il frutto dei suoi meriti, ma del rapporto personale che, a dire del ricorrente, lo legava al dott. Palamara, significa di fatto anche ipotizzare che i Consiglieri della precedente ed attuale consiliatura - che, tanto in Quinta Commissione, quanto in Plenum, hanno espresso il proprio voto a favore del nominato - siano stati tutti mere pedine nelle mani del dott. Palamara o comunque suoi complici” evidenzia Lanzi.

“Al contrario, come si avrà modo di illustrare ampiamente di seguito, la nomina dell’odierno contro interessato è il frutto di un’attenta ed approfondita analisi dei profili curriculari suo e del dott. Seccia che ha condotto il Consiglio Superiore a formulare un giudizio di netta prevalenza del dott. Bombardieri sul ricorrente ampiamente ed esaustivamente motivato e maturato all’esito della effettiva ed approfondita comparazione fra i due candidati”.

La palla ora passa al Plenum

Secondo il Csm, dunque, non esiste alcuna “elusione del giudicato” né sussistono i denunciati vizi di illegittimità della delibera di nomina del procuratore Giovanni Bombardieri. La discussione sul contenzioso amministrativo ci sarà il prossimo 19 ottobre, nel corso del quale il Plenum valuterà se invitare l’Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi in giudizio per resistere al ricorso al Consiglio di Stato presentato dal magistrato Domenico Angelo Raffaele Seccia.