Si spiana gradualmente la strada del Sant'Anna Hospital, clinica privata di Catanzaro interdetta lo scorso 24 dicembre dall'azienda sanitaria provinciale dall'erogare prestazioni assistenziali per conto della sanità pubblica. Dopo il parere favorevole espresso nella giornata di ieri dall'organismo tecnicamente accreditante della Regione Calabria, il management della clinica incassa un'altra vittoria sul piano giuridico.

La pronuncia del Tar

Il Tribunale amministrativo della Calabria si è infatti pronunciato sul silenzio formatosi sulle istanze di conclusione del procedimento finalizzato alla stipula del contratto per le prestazioni ospedaliere e sanitarie per l’anno 2020. L'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro non ha mai infatti perfezionato il contratto per il 2020 e la clinica vanta crediti per oltre 20 milioni di euro. I vertici aziendali hanno quindi impugnato dinnanzi al Tar - difesi dall'avvocato Alfredo Gualtieri -, il quale questa mattina si è pronunciato accogliendo il ricorso e accertando l’obbligo giuridico dell’Asp di Catanzaro di provvedere all’adozione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, di una determinazione con cui essa esprima definitivamente la volontà di stipulare o meno il contratto per la regolamentazione dell’erogazione delle prestazioni sanitarie relativo all’annualità 2020.

Le motivazioni 

La seconda sezione del Tar ha infatti stabilito che «laddove – come nella fattispecie – la struttura sanitaria accreditata sia stata contemplata nella programmazione delle risorse annuali destinate alla sanità e abbia perciò fatto richiesta di addivenire alla stipula del contratto per la relativa annualità, v’è un obbligo giuridico dell’azienda sanitaria di determinarsi, esprimendo e comunicando la definitiva la volontà di stipulare o meno il contratto in questione e, in caso affermativo, invitando la struttura alla sottoscrizione dello stesso».

L'Asp deve decidere

«L’obbligo giuridico - si legge nella sentenza - di provvedere non ha ad oggetto la conclusione del contratto, esito – questo – cui l’amministrazione non è vincolata, bensì la determinazione, di natura prettamente autoritativa e come tale equiparabile ad un provvedimento, della volontà di addivenire o meno alla sua stipulazione. Per le ragioni espresse, va dichiarato l’obbligo dell’Asp di Catanzaro di concludere la procedura di contrattualizzazione con l’adozione di una determinazione con cui essa esprima definitivamente la volontà di stipulare o meno il contratto». In caso di inerzia i giudici amministrativi nominano un commissario ad acta: il segretario generale del Ministero della Salute o un funzionario suo delegato del Segretariato o di altra Direzione generale, affinché si sostituisca all’amministrazione soccombente.