Il Tar Calabria – sede di Catanzaro – ha annullato l’esito di un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di due ausiliari del traffico, bandito nel novembre 2021 dal Comune di San Giovanni in Fiore e ne ha ordinato la ripetizione. La decisione è scaturita al termine di un procedimento di impugnazione avviato da uno dei partecipanti, escluso dalla prova orale e conseguentemente dalla graduatoria degli idonei, assistito dall’avvocato Carmelo Salerno.

I motivi del ricorso

Due i motivi di lagnanza alla base del ricorso. In primo luogo il breve preavviso relativo al rinvio della prova scritta; inizialmente convocata per il 30 giugno 2022 si è poi effettivamente svolta il 7 luglio 2022. E però il ricorrente ne ha appreso lo spostamento attraverso una Pec solo il 29 giugno 2022, vale a dire un giorno prima rispetto alla data prefissata. L’altra irregolarità contestata riguarda invece i quesiti della prova scritta, alcuni dei quali, secondo quanto riportato nell’esposto presentato alla giustizia amministrativa, non pertinenti con le materie oggetto dell’esame.

Il Tribunale ha ritenuto infondato il primo motivo, mentre ha ritenuto meritevole di accoglimento il secondo. Nel bando infatti, all’articolo 8, veniva specificato come la prova scritta teorico-dottrinale sarebbe consistita in una serie di quiz sull’ordinamento delle autonomie locali, sul diritto amministrativo, sul diritto penale con particolare riferimento ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, sull’ordinamento della polizia locale, sul codice della strada, su trasparenza ed anticorruzione, sulla legislazione relativa alla privacy, sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Invece 14 domande sulle trenta sottoposte ai candidati sono risultate estranee alle materie indicate appunto, nel bando.

Le domande non ammissibili

E specificatamente:

In quale anno è stata sciolta l’Unione Sovietica?

Quanti anni è durata la Guerra detta dei 100 anni?

A quanti anni corrisponde un lustro?

In quale sport eccelleva Carl Lewis?

In quale Gran Premio è morto Ayrton Senna?

Dove è stato eseguito il primo trapianto di cuore umano?

In quale regione si trova la città di Piombino?

Quale organo produce la bilirubina?

Qual è la capitale del Brasile?

In Italia, dove si svolge annualmente la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica?

In quale città italiana si trova la Mole Antonelliana?

Quale tra questi rifiuti non può essere riciclato con la carta?

In quanti fusi orari è diviso il mondo?

Quale delle seguenti province non è in Liguria?

Differenza tra prova preselettiva e prova scritta

Il Comune di San Giovanni in Fiore, rappresentato dal proprio legale di fiducia, ha eccepito che tali domande, ancorché non aderenti alle materie elencate all’articolo 8 del bando, fossero in ogni caso legittime ed ammissibili, perché orientate a testare la preparazione generale del candidato. Ma il Tar Calabria, in accoglimento delle tesi prospettate dall’avvocato Salerno, ha respinto tale controdeduzione in quanto, si legge testualmente nella sentenza, «la disposizione del bando di concorso citata dalla parte resistente non attiene alla prova scritta, regolata dall’articolo 8, ma alla prova di preselezione, regolata dall’articolo 5, la quale è disposta a discrezione della amministrazione comunale nei casi in cui il numero dei candidati superi il numero di quaranta. Nel caso di specie risulta pacificamente dagli atti di causa che si siano svolte solamente la prova scritta e la prova orale, senza alcuna prova preselettiva. Ne segue che la disposizione richiamata dalla parte resistente, che consentirebbe la formulazione di quiz di cultura generale in caso di prova preselettiva, non è applicabile al caso di specie».

Comune condannato

Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Catanzaro II sezione, ha annullato gli atti assunti per la valutazione e la stesura della graduatoria dei candidati e per l’assunzione dei due vincitori, ordinando la ripetizione delle procedure di gara a partire dalla prova scritta. La ripetizione riguarderà esclusivamente i candidati già in precedenza ammessi alla prova del 7 luglio 2022. Il Comune di San Giovanni in Fiore è stato condannato al pagamento delle spese nella misura di tremila euro. Non è escluso che proponga ricorso al Consiglio di Stato.