VIDEO | I giudici amministrativi censurano la sospensione adottata dall'Azienda sanitaria su richiesta della Regione. Gli atti di revoca dell'accreditamento disposti all'indomani dei numerosi casi di contagio all'interno della residenza per anziani di Chiaravalle
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Il Consiglio di Stato riforma la sentenza emessa dal Tar Calabria e annulla tutti i provvedimenti adottati dall'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro nei confronti della residenza sanitaria assistenziale Domus Aurea di Chiaravalle. Si tratta nello specifico della nota dell'1 aprile 2020 attraverso la quale l'Asp di Catanzaro comunicava alla struttura privata l'avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento per il mancato rispetto dei criteri e «la sospensione del procedimento di formazione del contratto diffidando contestualmente la società dall’effettuare nuovi ricoveri, anche in regime privatistico, nelle more delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento».
I contagi e le ispezioni
Una comunicazione pervenuta all'indomani dei numerosi casi di contagio da Covid 19 registrati nella residenza sanitaria assistenziale e dopo la visita ispettiva effettuata all'interno della rsa che riscontrava: «Una situazione di grave compromissione della necessaria assistenza agli anziani degenti sia di tipo medico che di tipo infermieristico ed il mancato rispetto delle misure “anticovid” imposte dalla normativa d’urgenza». L'Asp di Catanzaro così avvia il procedimento di revoca dell'accreditamento poi impugnato dalla società privata, difesa in sede amministrativa dagli avvocati Bernardo Bordino, Demetrio Verbaro, Domenico De Santis e Ileana De Santis. L'asp di Catanzaro è rappresentata dall'avvocato Rosa Sabrina Caglioti.
Il ricorso al Tar
Sul ricorso si era già pronunciato il Tar Calabria il 17 giugno 2020 dichiarandone l'inammissibilità e argomentando in particolare, che «le avversate note si palesano prive di idoneità ad incidere negativamente nella sfera giuridica della ricorrente, essendo strumentali
all’avviato procedimento di revoca o sospensione dell’accreditamento, tuttavia non ancora esitato in un provvedimento finale». Di tutt'altro avviso al contrario la sentenza del Consiglio di Stato.
«Atti illegittimi»
La terza sezione ha infatti ritenuto illegittimo l'atto adottato dall'Asp poichè «un provvedimento di sospensione sine die. Non è consentito - aggiungono i giudici amministrativi - sospendere sine die un’attività privata senza assumersi la responsabilità di muovere – sulla base degli elementi istruttori raccolti - anche gravi contestazioni concludendo, all’esito, il procedimento». Conclusione del procedimento, tuttavia, non ancora avvenuto: «Se responsabilità della struttura ci sono state nella gestione della vicenda posta a base delle determinazioni impugnate in primo grado è preciso dovere dell’amministrazione contestarle e, assicurando il prescritto contradditorio, accertarle assumendo le determinazioni conseguenti».
Annullamento degli atti
Il provvedimento di sospensione è stato adottato dal’Asp su indicazione della Regione che le intimava di attendervi in attesa della verifiche sulla sussistenza dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento: «Come emerso dall’istruttoria disposta dal Collegio, dopo numerosi mesi dall’adozione del provvedimento di sospensione contestato in primo grado nessuna determinazione è stata al riguardo adottata dalla Regione, il che pure appare al Collegio privo di spiegazione considerata la estrema delicatezza dei profili anche di salute pubblica coinvolti.
La sospensione sine die, infatti, oltre a contraddire i caratteri di provvisorietà e temporaneità propri del provvedimento, finirebbe per comportare un sostanziale ed implicito ritiro del provvedimento abilitativo, senza tuttavia che siano assicurate le garanzie di partecipazione e contraddittorio e in assenza degli accertamenti sostanziali che una così grave determinazione richiede; si avrebbe – e così pare al Collegio sia stato nel caso all’esame - uno sviamento dalle finalità che è consentito perseguire attraverso l’esercizio del potere di sospensione».