«Legittimamente l’azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro ha inflitto la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa». Così si conclude l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro – sezione Lavoro – che nei fatti conferma la legittimità del licenziamento applicato nei confronti di Salvatore Scumace.

Reintegro e risarcimento

L’ex dipendente dell’ospedale di Catanzaro - già rinviato a giudizio nell’ambito di un procedimento penale che lo vede indagato per abuso d’ufficio ed estorsione e citato in giudizio dalla Procura della Corte dei Conti per un danno erariale di un milione e mezzo – si era infatti rivolto al giudice del Lavoro per ottenere il reintegro nel posto di lavoro e un risarcimento del danno.

Licenziamento illegittimo

Assistito dall’avvocato Lidia Vescio nel suo ricorso aveva infatti dedotto l’illegittimità del licenziamento sostenendo «che il segmento iniziale del procedimento sarebbe scaturito dall’iniziativa del direttore amministrativo dell’azienda - in luogo del responsabile della struttura presso cui prestava servizio il dipendente - che nessun ruolo avrebbe potuto ricoprire nell’esercizio dell’azione punitiva» e che il procedimento disciplinare si sarebbe concluso oltre il termine dei 120 giorni.

Argomenti non condivisibili

Argomentazioni ritenute, invece, dal giudice del lavoro, Benedetto Michele Leuzzi, non condivisibili. Nell’ordinanza viene ricostruita l’intera istruttoria da cui emerge come il procedimento disciplinare si sia concluso entro i termini stabili per legge. Inoltre, «irrilevante appare l’eccepita incompetenza del direttore amministrativo».

Ricorso infondato

Anche nel merito poi il ricorso viene giudicato infondato e non meritevole di accoglimento. «L’azienda contesta al signor Scumace il mancato adempimento delle formalità previste per la rilevazione delle presenze in servizio a decorrere dall’anno 2013» annota il giudice nell’ordinanza. «A sostegno della tesi accusatoria, il datore di lavoro ha prodotto in giudizio le stampe attestanti la rilevazione delle presenze che il dipende avrebbe dovuto registrare mediante utilizzo del proprio badge aziendale relative al periodo oggetto di contestazione. Orbene, dalle stesse si evince che non ha mai fatto rilevare la sua presenza in servizio presso il centro di appartenenza: il centro operativo emergenza incendi dal 2013 al giugno del 2020 e la struttura operativa semplice Patrimonio da luglio a settembre 2020».

Testimonianze

«Le testimonianze acquisite nel corso del procedimento non scalfiscono la pregnanza probatoria dei documenti prodotti in giudizio – si legge ancora nell’atto - ma contribuiscono tuttavia ad evidenziare la scarsa inclinazione dello Scumace al rispetto delle comuni regole poste in capo ad ogni dipendente». Allo scopo vengono riportate le testimonianze di colleghi di lavoro, i quali hanno riferito di «non aver mai visto il sig. Scumace sul luogo di lavoro, precisando che il suo nominativo non era neppure presente nella turnazione predisposta dall’Ufficio». Altri di averlo visti di rado «o nei corridoi o nell’atrio».

Sette anni di assenze

«L’omesso rilevamento della presenza in servizio per un così lungo lasso di tempo (circa sette anni), mina in radice l’affidamento del datore di lavoro – scrive il giudice del lavoro -  in quanto oltre a rilevare sul piano degli obblighi fondamentali del rapporto, si riflette negativamente anche sull’immagine del datore di lavoro. Legittimamente, quindi, l’azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, a fronte della reiterata omissione nel rilevamento delle presenze da parte del lavoratore – conclude il Tribunale - ha inflitto la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa».