«La finalità elusiva delle misure di prevenzione non è dimostrabile». Così si è pronunciato il Tribunale del Riesame di Catanzaro in una ordinanza con cui è stata disposta la revoca della misura cautelare nei confronti di Sabrina Benincasa, 50 anni di Lamezia Terme, a seguito di una istanza depositata dai legali difensori Francesco Gambardella e Stefano Nimpo.

La donna era rimasta coinvolta nell'inchiesta istruita dalla Dda di Catanzaro denominata Imperium con l'accusa di intestazione fittizia di beni aggravata dalle modalità mafiose, ovvero di aver agevolato le attività della cosca Mancuso. Nello specifico, l'accusa è quella di essersi attribuita fittiziamente le quote societarie e la funzione di amministratore di fatto della Elsa Group con lo scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale e così sottrarsi a provvedimenti di natura ablativi. 

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Secondo la ricostruzione della Procura, la società attiva nel commercio all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti ittici con sede a Marcellinara sarebbe stata in realtà controllata dalla cosca Mancuso per il tramite di Paolo Mercurio - compagno di Sabrina Benincasa - ritenuto «factotum, soggetto a disposizione della cosca». L'azienda era stata costituita nel novembre del 2021 mentre era stata dichiarata fallita il 15 aprile del 2022 un'altra società riconducibile a Paolo Mercurio e denominata Elsa Mar.

«Ritiene il Tribunale che gli elementi non siano sufficienti per la configurabilità della fattispecie ascritta all'indagata, mancano la prova indiziaria dell'elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevole finalità dell'indagata di eludere la normativa in materia di prevenzione antimafia». È quanto si legge nella ordinanza con cui il Tribunale del Riesame ha revocato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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Secondo i giudici, «nel caso in esame occorre evidenziare che la finalità elusiva non emerge, apparendo piuttosto che l'attività commerciale sia un proseguimento della pregressa attività riconducibile al Mercurio, dovendosi altresì affermare che la finalità elusiva delle misure di prevenzione non è dimostrabile sulla base della esclusiva circostanza della incensuratezza della indagata idonea ad evitare misure di prevenzione, in quanto negli atti, non vi è alcuna traccia esplicita o implicita del timore di Mercurio di essere colpito da misure di prevenzione patrimoniali né della sua volontà di sottrarre beni o denaro di sua proprietà».