Un ruolo «apicale occulto della componente “riservata” della ‘Ndrangheta e componente apicale dell’articolazione territoriale denominata cosca De Stefano». Così i giudici della Corte d’Appello definiscono l’avvocato Giorgio De Stefano all’interno delle motivazioni della sentenza di secondo grado del processo “Gotha”.

Il processo Gotha a Reggio Calabria

Secondo la Corte, infatti, De Stefano – condannato in Appello a 15 anni di reclusione ed ora scarcerato ed ai domiciliari per motivi di salute – ebbe «compiti di cooperazione anche con gli altri soggetti al vertice delle diverse articolazioni territoriali della ‘Ndrangheta, al fine di consentire la concreta attuazione del relativo programma criminoso, fungendo da autorevole punto di riferimento per gli imprenditori (e/o esercenti commerciali) che richiedevano specifiche “garanzie ambientali”, necessarie per operare in tranquillità nel predetto territorio, adoperandosi attivamente in tal senso e dando direttamente e/o indirettamente agli operatori economici interessati le garanzie di volta in volta richieste». A giudizio dei giudici, dunque, «le risultanze istruttorie appaiono sufficienti a dimostrare la partecipazione di De Stefano Giorgio al sodalizio criminale, vale a dire lo stabile ed organico inserimento del soggetto nell’organizzazione del sodalizio, con ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato rimane a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi». In sostanza, dunque, «è dimostrato come De Stefano, con la sua condotta, abbia prestato un contributo concreto idoneo alla conservazione od al rafforzamento della struttura associativa, con la precipua finalità di perseguirne gli scopi».

De Stefano «partecipe della componente invisibile della ‘Ndrangheta»

Passa in rassegna tutti gli elementi già emersi in primo grado nonché i motivi d’appello la Corte reggina. E rimarca come gli elementi venuti fuori dimostrano in capo a De Stefano il ruolo di «capo ed organizzatore del sodalizio unitariamente inteso, in qualità di partecipe della componente invisibile della ‘Ndrangheta, struttura di vertice chiamata a svolgere compiti di direzione strategica e, in ultima analisi, di gestione occulta delle scelte di politica criminale del sodalizio di stampo mafioso denominato ‘Ndrangheta». Non si nascondono i giudici: viene rimarcato l’inserimento di De Stefano in un contesto criminale che «interagisce stabilmente, attraverso associazioni segrete caratterizzate dalla “segretezza” dei “fini” e dalla “riservatezza” dei “metodi” (massoneria deviata), con il mondo dell’imprenditoria, della finanza, della magistratura e, più in generale, delle istituzioni».

C’è un metodo che vale su tutti: la veicolazione delle strategie criminali a soggetti insospettabili (cerniera o riservati) «il cui compito è di realizzare una interfaccia tra l’organismo di vertice e la “base” territoriale dell’associazione». Tracce di tale modus operandi, a giudizio della Corte, si possono rinvenire nella vicenda delittuosa delineata nel procedimento “Sistema Reggio” (che concorre a formare il maxi processo “Gotha”), quando si registra l’intervento del professor Domenico Pellegrino, detto Mimmo, «personaggio dalle incerte e dubbie risorse relazionali (oltre che economiche), solo che si ponga attenzione al materiale sequestrato a seguito di perquisizione eseguita presso l’abitazione del citato professore». È con la mediazione di Pellegrino che De Stefano interviene nella vicenda della riapertura del bar Malavenda, con l’intento di evitare che gli Stillittano, ‘ndrina di certo conosciuta per un temperamento non mite, portino a conseguenze ulteriori l’azioni di contrasto intrapresa nei confronti di un esponente di vertice della cosca Serraino, prima, e dell’imprenditore Carmelo Salvatore Nucera, poi. In questo contesto, rimarcano i giudici, «Giorgio Stefano opera nella sua doppia veste di vertice occulto dell’organizzazione criminale unitariamente intesa (in tale veste protesto, quindi, a salvaguardare gli equilibri criminali dell’intero mandamento Centro), e, al contempo, come esponente di vertice unitamente al cugino Dimitri De Stefano, dell’omonima cosca di ‘Ndrangheta».

De Stefano e i rapporti con insospettabili

I giudici passano in rassegna i rapporti con personaggi insospettabili come il commercialista Giovanni Zumbo ma anche con i maggiorenti della cosca come Giovani De Stefano “Il principe” o Rosario Caponera e Dimitri De Stefano. Tale compendio probatorio costituisce la prova concreta e tangibile di quella funzione «strategica e occulta svolta dalla componente “invisibile” posta al vertice della ‘Ndrangheta. Una funzione il cui esercizio si concretizza allorquando – nel corso dell’anno 2009 – Giorgio De Stefano, unitamente ad altre “persone anziane”, propone a Rosario Caponera di acquisire le redini della cosca De Stefano con conseguente onere di “agire rispettando in maniera scrupolosa le indicazioni dategli».

De Stefano e Romeo «nella sfera operativa della 'Ndrangheta»

Ma cosa traggono i giudici dalle dichiarazioni dei collaboratori? Essi collocano Giorgio De Stefano, al pari di Paolo Romeo (ex parlamentare), «in una sfera di operatività della ‘Ndrangheta diversa da quella che caratterizza, nei medesimi anni, membri apicali delle singole articolazioni territoriali». Secondo la Corte, si tratta «dell’evoluzione di quella che, nel convergente narrato dei numerosissimi collaboratori di vecchia e nuova generazione, ha rappresentato la “Società di Santa” o, più semplicemente, “a Santa”, struttura elitaria di cui hanno fatto parte, oltre ai capi promotori (Mommo Piromalli, i fratelli Paolo e Giorgio De Stefano, Santo Araniti, tra i principali), i pochi altri elementi di vertice cooptati in tale apicale organismo».

 

E non è certo un caso che il collaboratore di giustizia Nino Fiume indichi De Stefano come «il consigliori della famiglia», ossia – sintetizza la Corte – un mafioso di vertice che dà i consigli, non un mafioso da quattro soldi, colui che ereditò quelle relazioni riservate dal defunto boss Paolo De Stefano. «Sono quei legami che stratificano e consolidano la potenza dei De Stefano, la quale si fonda non solo sulla “nota” e “visibile” componente operativa – quella incarnata, fra gli altri, da Carmine, Giuseppe e, all’occorrenza Dimitri De Stefano – ma, soprattutto, sulla capacità di intessere riservatamente relazioni con il mondo imprenditoriale, politico ed istituzionale, nonché con gli ambienti massonici, di cui hanno dato prova, con diversità di ruolo e di “operatività”, i coimputati Giorgio De Stefano e Paolo Romeo».

Il sodalizio Romeo-De Stefano

Non hanno dubbi i giudici: «Sono costoro che intessono relazioni con il mondo dei “riservati” del sodalizio, con soggetti insospettabili, professionisti al servizio della giustizia come il commercialista Giovani Zumbo». Facendo leva su questo humus, costituito dalla cosiddetta “borghesia mafiosa”, Giorgio De Stefano, insieme a Paolo Romeo, diviene «promotore, dirigente ed organizzatore della componente riservata della ‘Ndrangheta, agendo stabilmente quale componente apicale occulto del sistema criminale mafioso che, da ultimo, trova la sua sublimazione nel collaudato “Sistema Reggio”».

Reggio Calabria e le infiltrazioni dei clan nelle istituzioni

A giudizio della Corte vi fu una massiccia attività di interferenza sull’esercizio delle funzioni degli organi rappresentativi di rango costituzionale (e non), che ha prodotto l’asservimento della funzione pubblica al soddisfacimento di interessi di parte, in grado di provocare rilevanti vantaggi ed utilità personali, professionali e patrimoniali».

Le direttrici attraverso cui tale infiltrazione si è attuata sono: la lottizzazione delle società miste partecipate del Comune di Reggio Calabria e la gestione dei fondi del c. d. “Decreto Reggio”, «con le altrettanto note relazioni occulte gestite dal coimputato Paolo Romeo, con l’ausilio di alti rappresentanti delle istituzioni (vice prefetti e parlamentari, fra gli altri)».

A riprova di ciò, la Corte porta le intercettazioni all’interno dello studio legale Tommasini, dove De Stefano e Romeo dialogano di dinamiche elettorali, «con l’evidente finalità di modificarne eventualmente l’esito a seconda della scelta del candidato da appoggiare, ciò, si basi, a soli sette giorni dal voto». Le dichiarazioni, il cui tenore è definito esplicito dai giudici, sarebbero la conferma degli evidenti riferimenti alla possibilità di spostare, ad appena una settimana dal voto, pacchetti consistenti di voti. Elementi, questi, che fanno comprendere come una tale tipo di intervento a vantaggio dell’uno o dell’altro candidato sarebbe stato possibile soltanto in virtù del coinvolgimento della ‘Ndrangheta nella sua componente unitaria.

Il giudizio della Corte è tranciante: «De Stefano Giorgio e Romeo Paolo dimostrano una straordinaria capacità di governare ed orientare lo scenario politico locale in modo tale da determinare le sorti delle elezioni comunali, provinciali, regionali ed europee, giungendo finanche a stabilire chi, fra una candidato e l’altro, debba prevalere».