Resta in Consiglio regionale Franco Iacucci. I profili di ineleggibilità sollevati dal primo dei non eletti nel collegio Calabria nord nella lista del Pd, Graziano Di Natale, sono stati ritenuti insussistenti dal Tribunale di Catanzaro che ha respinto il ricorso e condannato l'aspirante consigliere al pagamento delle spese processuali.

Franco Iacucci, difeso dall'avvocato Alfredo Gualtieri, attualmente riveste la carica di vice presidente del Consiglio regionale. Graziano Di Natale aveva contestato l'ineleggibilità di Iacucci perché presidente della Provincia di Cosenza. Innanzitutto, è stato chiarito, come evidenziato dalla difesa, che nel caso di specie la carica di presidente provinciale è incompatibile con la carica di consigliere regionale, peraltro cessata dopo le elezioni e nei tempi prescritti. 

«Ebbene, la legge statale ha espressamente previsto che il ricoprire la carica di presidente provinciale costituisce una mera causa di incompatibilità – e non una causa di ineleggibilità - con la carica di consigliere regionale» è quanto si legge nella sentenza emessa dalla prima sezione civile del Tribunale di Catanzaro. «Questo dato positivo non appare superabile, se si considera che i due istituti sottendono rationes differenti, per cui una stessa situazione non può costituire al contempo causa di incompatibilità e di ineleggibilità».

Infondati sono stati poi ritenuti gli altri motivi esposti dalla difesa di Di Natale. In particolare, ineleggibilità perché Iacucci ha ricoperto il ruolo di componente del comitato di gestione dell’Autorità Portuale della Calabria. «Si deve escludere che l’Autorità di Sistema Portuale sia qualificabile ente dipendente dalla Regione» si legge nella sentenza. «Va, infatti, evidenziato che si tratta di un ente dalla complessa organizzazione, che vede coinvolti diversi livelli di governo, con ruolo preponderante rivestito dallo Stato, e questo dato già porta ad escludere che l’ente in esame possa rappresentare un mero strumento della volontà direttiva della Regione».

Respinto infine anche il terzo motivo di ricorso, ovvero di ineleggibilità per aver rivestito Iacucci la funzione di vice presidente della biblioteca civica di Cosenza. Anche in questo caso per i giudici l’ente non può essere definito “dipendente” dalla Regione Calabria.