Il Tribunale di Crotone ha accolto la richiesta di reintegrazione visto che si sarebbe trattato di un episodio isolato
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La giudice del lavoro Alessia Vilei si è pronunciata in favore del ricorso presentato dall’avvocato Luciano Sgrizzi del foro di Crotone che difendeva un operaio di una società che produce e commercializza liquori e alimentari che contestava al dipendente di aver fatto uso (anzi abuso) degli stessi sul posto di lavoro.
E se nella narrativa della stessa sentenza è stato comunque chiarito che il fatto contestato (non proprio nell’immediatezza) si è realmente consumato seppur il lavoratore abbia più volte negato, le motivazioni del parziale accoglimento riguardano specificatamente che si sia trattato di un caso isolato così come specificato dagli stessi attori che in processo hanno testimoniato a favore delle ragioni del datore di lavoro.
Ebbene, in favore dell’avvocato Sgrizzi e del lavoratore che difende è arrivato, in punta di diritto, l’elenco specifico ed esclusivo dei punti previsti dalla contrattazione collettiva di settore che, all’art. 56 lettera E, prevede la sanzione del licenziamento in 17 casi di fattispecie, nessuno dei quali menziona l’alzata di gomito, nemmeno se con bottiglie prese in comodato d'uso gratuito non pattuito con il proprietario dell’azienda che si è visto raccontare da un esponente delle forze dell’ordine che un suo dipendente aveva gozzovigliato, ubriacandosi, nello stesso piazzale della sua azienda.
Avendolo fatto solo in una occasione, dunque, il lavoratore si è anche visto riconoscere 9 mensilità di stipendio suppletivo al licenziamento.