Dalla scorsa notte, anche in Calabria il coprifuoco anti-Covid è una realtà. Ogni giorno, da mezzanotte alle 5 del mattino, non sarà possibile restare fuori dal proprio domicilio senza rischiare una multa da 400 a 1.000 euro. Scongiurata l’ipotesi di un coprifuoco nazionale, del quale non c’è traccia nel nuovo Dpcm, a dettare le regole in questo campo sono le ordinanze regionali, che per la Calabria coincide con la numero 80 del 25 ottobre .

 

Il testo del provvedimento ricalca quello adottato da tante altre Regioni italiane: “Non siano consentiti spostamenti su tutto il territorio regionale, dalle ore 24,00 alle ore 05,00 del giorno successivo. Siano consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti dovrà essere necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato al presente atto”.

 

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E se quando scatta il coprifuoco ci si trova già in strada? L’ordinanza regionale cerca di specificare, ma lo fa in modo approssimativo, probabilmente a causa di un errore materiale che nel testo del provvedimento ha fatto saltare la dicitura “dal luogo di lavoro”.

Nel documento infatti si legge: "Non sono consentiti spostamenti delle persone fisiche, dalle ore 24,00 alle ore 05,00 del giorno successivo. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato al presente atto. Resta consentito, in ogni caso, fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza ed il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza degli avventori degli esercizi pubblici attivi per asporto e consegna a domicilio fino alle ore 24,00”.

Insomma, la prima situazione descritta nell’ordinanza con tutta probabilità sarebbe dovuta essere questa: “Resta consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro ed il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza degli avventori degli esercizi pubblici attivi per asporto e consegna a domicilio fino alle ore 24,00”, anche se il rientro a casa dal posto di lavoro può comunque essere fatto rientrare nelle esigenze lavorative che giustificano comunque gli spostamenti. 


Superato questo primo scoglio “interpretativo”, resta da capire in quali altri casi è possibile spostarsi durante il coprifuoco senza rischiare di essere multati.
In questo senso, la maggior parte delle ordinanze emesse dalle Regioni italiane negli ultimi giorni sono molto stringate, forse nella convinzione che dopo il lockdown di marzo e la pioggia di autocertificazioni che hanno dovuto stampare ed esibire, gli italiani siano allenati. Non fa eccezione la Calabria, che si limita a consentire “gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute”, senza addentrarsi nella descrizione di casi reali. Identica dicitura la ritroviamo, ad esempio, nell’ordinanza emessa dalla Regione Lazio, dove però poche ore dopo l’entrata in vigore delle nuove regole c’è stata la prima sanzione comminata al padrone di un cane che, a Viterbo, aveva portato il proprio animale a fare i bisogni durante l’orario del coprifuoco. A nulla sono valse le rimostranze dell’uomo, che si è giustificato con le forze dell’ordine adducendo che a causa di un impegno di lavoro non era riuscito fino a quel momento a portare fuori il cane. Alla fine si è beccato comunque un verbale di 400 euro.
Non resta, dunque, che rispettare le regole, per quanto vaghe, e, in caso di necessità e situazioni di emergenza, munirsi dell’autocertificazione prevista dall’ordinanza. E sperare in uno zelo non eccessivo delle forze dell’ordine se al nostro cane gli scappa proprio durante il coprifuoco.