Preti e suore non possono tacere o dire il falso quando sono interrogati dai magistrati, invocando il segreto 'professionale', se sono venuti a conoscenza di fatti penalmente rilevanti nell'ambito della loro attività sociale di assistenza ai soggetti deboli che, sebbene rientri nella generica "missione" degli ecclesiastici, "non rientra certamente nell'esercizio diretto della fede religiosa", unico ambito per il quale e' concesso, per le norme concordatarie del 1985, di evitare di rispondere.

 

Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni, depositate oggi, in base alle quali lo scorso 15 dicembre la Suprema Corte ha confermato le condanne a un anno di reclusione ciascuno con pena sospesa, per falsa testimonianza, nei confronti del parroco Antonio Scordo e della suora Cosima Rizzo che negarono di aver saputo delle violenze sessuali subite da Annamaria Scarfò, che si era affidata alla loro 'protezione', ad opera di un branco di ragazzi - dei quali tacquero i nomi - in Calabria, a San Martino di Taurianova, quando la donna che oggi ha 31 anni, e vive sotto protezione, era appena tredicenne.

 

Il segreto confessionale - afferma la Cassazione contestando la tesi difensiva dei due imputati condannati alla stessa pena sia in primo grado dal Tribunale di Palmi che in secondo dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nel 2016 - non può "investire qualsiasi conoscenza dell'ecclesiastico bensì riguarda solo quella acquisita nell'ambito di attività connesse all'esercizio del ministero religioso", e dunque non 'copre' tutte le "confidenze" delle quali viene a conoscenza.

 

Ad avviso dei supremi giudici, "correttamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto che si tratti di tutelare comportamenti od atti conosciuti dall'ecclesiastico con riferimento all'esercizio della 'fede religiosa' e non anche, fra l'altro, nell'ambito di attività 'sociale', anche essa tipicamente svolta dagli ecclesiastici". "Ad esempio - spiega il verdetto 6912 - l'attivita' di assistenza a soggetti deboli, pur rientrante nella generica 'missione' dell'ecclesiastico (tanto da esistere specifici enti a cio' deputati nell'ambito della religione di appartenenza dei ricorrenti) non rientra certamente nell'esercizio diretto di 'fede religiosa'". La Cassazione ha totalmente condiviso la ricostruzione della vicenda fatta dalla Corte di Appello che ha accertato che Annamaria si era rivolta al parroco "per ragioni diverse da quelle dell'esercizio dell'attivita' religiosa", perche' in lui vedeva una "autorita' morale" che e' "il riconoscimento proprio di quella funzione 'sociale' che, nel caso in questione, aveva svolto" don Antonio Scordo.

 

I supremi giudici escludono che le sentenze sulla responsabilita' penale di questi due religiosi abbiano "limitato" il diritto al segreto dell'ecclesiastico relegandolo al solo "segreto confessionale" dal momento che la Corte di Appello "in un più ben ampio discorso" ha escluso innanzitutto "che si fosse trattato di una 'confessione' da parte della vittima che, appunto, era vittima e non aveva peccati da confessare".

 

Ed e' escluso che il segreto "ministeriale" possa essere ampliato "sino a ricomprendervi una qualsiasi forma di confidenza" fatta a chi veste la tonaca mente incarna un ruolo 'sociale'. Annamaria e' stata costretta a lasciare il suo paese dopo le condanne dei violentatori per le intimidazioni ricevute dai familiari del 'branco' al quale si ribellò, cercando aiuto dal parroco, quando temette che anche la sorellina minore potesse finire vittima delle stesse violenze. (Ansa)