L'ANALISI | Il provvedimento del Riesame tecnicamente è favorevole al sindaco. Ma qual è stato il ragionamento dei giudici?
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«Lucano esiliato». «Lucano mandato via». «Questa decisione è peggio anche rispetto ai domiciliari. Almeno prima poteva rimanere a Riace». Sono state molte le reazioni di questo tenore alla notizia della decisione dei giudici del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria in merito alla vicenda che riguarda il sindaco Mimmo Lucano. Reazioni talvolta dettate dalla stima o dall’affetto nutrito per un politico che ha saputo conquistare la fiducia di tantissimi, dentro e fuori dalla Calabria. Ma la decisione dei giudici del Riesame ha un preciso fondamento giuridico, posto che – come tutte – può prestarsi a critiche più o meno severe. Insomma, un provvedimento giudiziario lo si può anche non condividere. E se così è, va bene criticarlo. È corretto, però, provare ad entrare nei meccanismi che hanno condotto i giudici ad assumere una simile decisione, tentando di dedurre i ragionamenti fatti. Le motivazioni, del resto, saranno rese note solo nei prossimi giorni. Nel frattempo è un susseguirsi di opinioni più o meno sensate che dovrebbero però tenere conto dei fondamenti della procedura penale. I giudici, infatti, non decidono sulla bontà del modello Riace né sulle doti umane di Mimmo Lucano. La personalità dell’indagato può incidere solo in minima parte in questa fase, ma ciò che conta sono gli elementi portati dall’accusa e dalla difesa. Sugli aspetti documentali i magistrati sono chiamati a pronunciarsi, dopo aver sentito le parti. In questo caso, fra l’altro, lo hanno fatto con una velocità che ha stupito rispetto ai tempi ordinari.
Caso Lucano, l'ordinanza del gip
Facciamo allora un passo indietro e ricordiamo cosa aveva scritto il gip di Locri, nel provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari emesso nei confronti di Mimmo Lucano. Sorvoliamo, in questa sede, sulle valutazioni espresse in ordine alla sussistenza delle accuse mosse dalla Procura. Sappiamo tutti ormai come buona parte del castello accusatorio, fra cui il più grave reato associativo, sia stato ritenuto insussistente dal gip, che si è invece detto d’accordo con i pm in ordine ai reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (l’affidamento diretto della raccolta dei rifiuti).
Come sappiamo, affinché una persona possa essere limitata nella propria libertà, occorre che sussista almeno una delle esigenze cautelari, che si fondano sostanzialmente su tre elementi: pericolo di inquinamento probatorio, pericolo di fuga, pericolo di reiterazione criminosa. Quanto al primo aspetto, il gip ha detto a chiare lettere come, fondandosi l’inchiesta quasi interamente su intercettazioni, atti amministrativi già acquisiti e documenti, le prove siano già cristallizzate «e ne è quindi assicurata l’immutabilità». Dunque, non sussiste pericolo di inquinamento probatorio. Quanto, invece, al pericolo di fuga il gip esclude a priori che dalle intercettazioni si possa desumere un progetto di spostarsi per il sindaco Lucano. Anche in questo caso, pericolo insussistente. L’unico aspetto sul quale il gip è stato d’accordo – e che ha rappresentato una delle basi principali per l’emissione del provvedimento cautelare – è quello riguardante il pericolo di reiterazione criminosa. «Attuale e concreto», secondo il giudice, era il pericolo che Lucano e la Tesfahun potessero reiterare reati della stessa specie «se non sottoposti a regime limitativo della loro libertà personale». «L’indagato – scriveva il gip – vive oltre le regole, che ritiene d’altronde di poter impunemente violare nell’ottica del “fine che giustifica i mezzi”; dimentica, però, che quando i “mezzi” sono persone il “fine” raggiunto tradisce, tanto paradossalmente quanto inevitabilmente, quegli stessi scopi umanitari che hanno sorretto le proprie azioni». Ed è qui che si entra nel cuore della valutazione del giudice. Questi, infatti, ritiene che allo stato «può tranquillamente escludersi» che a Lucano (seppur incensurato) possa essere concesso il beneficio previsto dalla sospensione condizionale della pena. Da qui la decisione di porre il sindaco agli arresti domiciliari, ritenuta misura più idonea per recidere i legami che lo avrebbero portato a delinquere.
I principi generali
Fin qui la decisione del gip. Come sappiamo, tuttavia, il nostro ordinamento prevede una precisa gradualità delle misure cautelari personali che vanno da quelle più blande, come il divieto di espatrio, a quella più grave come la custodia cautelare in carcere. In mezzo, si trova un ventaglio di possibilità che occorre adattare al caso concreto. Fra queste possibilità vi sono sia gli arresti domiciliari che il divieto di dimora in un determinato luogo. Dal punto di vista tecnico, il divieto di dimora è misura meno grave rispetto a quella degli arresti domiciliari poiché vi è una compressione della libertà personale decisamente inferiore. Nel primo caso, infatti, vi è solo un divieto che riguarda un preciso territorio, e rientra fra le misure “obbligatorie”. Nel secondo, trattasi di misura “custodiale” che impone all’indagato di non spostarsi dalla propria abitazione senza autorizzazione. E sempre con riferimento al caso Lucano, molto si è detto della sua “libertà” di rilasciare interviste o incontrare persone in casa. Anche sul punto la legge è chiara: è il giudice, nel suo provvedimento, a dover disporre eventuali limitazioni nella comunicazione con persone diverse da quelle con cui l’indagato coabita. Nel caso di Lucano, invece, nessuna limitazione è stata disposta né in termini di comunicazione, né di eventuali visite.
Perché il divieto di dimora a Lucano?
Veniamo, dunque, alla decisione dei giudici del Riesame. Questi – è evidente – hanno ritenuto comunque sussistenti delle esigenze cautelari. Contrariamente al gip, però, hanno statuito che la misura più idonea fosse quella del divieto di dimora a Riace e non gli arresti domiciliari. Tecnicamente, questa scelta può valutarsi come un risultato positivo per il collegio difensivo che è riuscito a convincere il Riesame dell’eccessività della misura disposta dal gip. Ma perché molti l’hanno ritenuta addirittura peggiore degli arresti domiciliari? Semplicemente, la valutazione del giudice tiene conto di parametri diversi da quelli utilizzati dal comune cittadino. Per il giudice, il principio ispiratore è quello del “minore sacrificio necessario”. Ossia, bisogna sempre scegliere la misura che, pur soddisfacendo a pieno le esigenze cautelari ravvisabili nel caso concreto, garantisca all’indagato la minore compressione possibile della sua libertà personale. E, come detto prima, il divieto di dimora è misura certamente meno afflittiva rispetto agli arresti domiciliari. Poi, scendendo nel caso specifico, per Lucano è certamente una decisione forse anche peggiore. Ma lì siamo nel campo della percezione soggettiva che si ricollega all’esigenza specifica del sindaco di poter rimanere “ancorato” al suo territorio.
Il divieto e la sospensione
Quello che invece noi crediamo – ma ora siamo nel puro campo delle ipotesi – è che i giudici abbiano ritenuto sufficiente il divieto di dimora perché, per un verso non comprime oltremodo la libertà personale di Lucano, per altro verso consente di evitare il pericolo di reiterazione del reato. Con il divieto di dimora a Riace, Lucano non può di fatto esercitare le sue funzioni di sindaco, anche in virtù della sospensione disposta dalla Prefettura di Reggio Calabria, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legislativo 235/2012 (legge Severino) che prevede il perdurare della sospensione nel caso in cui il divieto di dimora sia disposto nel luogo in cui si svolge il mandato elettorale. Un provvedimento, quello prefettizio, che sarebbe decaduto in caso di totale annullamento della misura cautelare, consentendo a Lucano di tornare da subito a svolgere le sue funzioni di sindaco.
In conclusione, quindi, la decisione del Riesame tecnicamente è favorevole a Mimmo Lucano. Ha attenuato la misura e gli ha restituito la libertà personale con una precisa limitazione. Che, però, nel caso specifico rappresenta un macigno pesantissimo. Ma queste sono considerazioni che prescindono dalla disamina di cui ci siamo occupati.
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