«La revoca di Luca Mannarino dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione di Fincalabra spa, l’ente in house della Regione Calabria è stata adottata nel 2015 dall’allora presidente Mario Oliverio in violazione degli articoli 97 e 54 della Costituzione (dovere di imparzialità dell’amministrazione e dovere di adempiere con disciplina ed onore l’esercizio di funzioni pubbliche); della legge 241 del 1990 (obbligo di adottare provvedimenti amministrativi motivati sulla base dell’istruttoria svolta) e dello Statuto di Fincalabra nella parte in cui stabilisce che i consiglieri rimangono in carica quanto il consiglio di cui sono entrati a far parte (non essendo ammesse scadenze scaglionate nel tempo dei componenti del CdA). Non solo. L’allora governatore ha scleto quel provvedimento in modo intenzionale, pur dopo il venir meno (per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale) del sistema dello spoil system che aveva determinato il primo provvedimento di destituzione di Mannarino».

Lo riferisce una nota stampa nella quale si specifica che «sono, questi, alcuni dei passaggi più importanti contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio dell’ex presidente della Giunta Regionale, imputato del reato di abuso d’ufficio (323 del Codice Penale), avanzata dal pubblico ministero Graziella Viscomi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ed accolta nel decreto di fissazione dell’udienza preliminare del giudice, notificato ieri (mercoledì 4 marzo) a Mannarino come persona offesa. L’udienza preliminare in camera di consiglio è fissata per il 21 maggio».

 

«Con le condotte assunte – si legge ancora nel decreto – l’ex presidente Oliverio procurava a Mannarino un danno ingiusto, consistente nelle retribuzioni non percepite per il periodo in cui vi avrebbe avuto diritto, oltre al danno curriculare; pregiudizio da considerarsi ingiusto – prosegue il provvedimento – poiché la rimozione era attuata col deliberato scopo di perseguire quelle finalità privatistiche che collocano l’esercizio della funzione in violazione dei criteri di imparzialità e di buon andamento dell’attività amministrativa, nella specie con la specifica volontà di rimuovere in soggetto sgradito».

 

«I fatti – si legge ancora nel comunicati - risalgono al 2014 quando, a seguito di partecipazione alla selezione pubblica per titoli, Mannarino è stato nominato presidente del Cda di Fincalabra Spa, per tre esercizi e con scadenza alla data dell’Assemblea, convocata per l’approvazione del bilancio relativa al terzo esercizio della carica. – All’esito della nomina a presidente della Regione Calabria di Oliverio veniva attivata la procedura di spoil system e Mannarino veniva dichiarato decaduto dalla carica ricoperta. Mannarino presentava, quindi, immediato ricorso al Tar che, sollevata la questione di legittimità costituzionale, rimetteva gli atti alla Consulta e, previa sospensione del provvedimento della Regione Calabria, reintegrava di fatto Mannarino nelle funzioni di presidente del Cda di Fincalabra. Una decisione, quest’ultima, che veniva confermata anche dal Consiglio di Stato che rigettava l’appello presentato dalla Regione Calabria. – Nonostante ciò, a novembre del 2015, Mannarino si vedeva recapitare una lettera a firma Oliverio con la quale lo si metteva al corrente della sua rimozione dalla carica di presidente e componente del Cda (che si sarebbe maturata solo alla fine del triennio), con successiva nomina in sua vece di Carmelo Salvino, sulla base di una interpretazione dello Statuto regionale, ora confermata come assolutamente distonica rispetto al dettato normativo e forzata».

 

«È delle scorse settimane l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro – Sezione Gip – Gup (Giudice Antonio Battaglia) con la quale, rigettando la richiesta di archiviazione di Oliverio si disponeva l’imputazione coatta nei confronti dell’ex governatore per il reato di abuso d’ufficio con la motivazione che Luca Mannarino non poteva e non doveva essere rimosso da presidente del Cdadi Fincalabra così come invece fatto, nel novembre del 2015, dall’ex presidente della Giunta Regionale Oliverio, attivando la procedura del cosiddetto spoil system attraverso una interpretazione forzata dello Statuto Regionale e ricorrendo ad evidenti violazioni delle disposizioni normative in ordine alle nomine di competenza regionale», conclude il comunicato.