A seguito del fallimento, dichiarato nel 2013, di una società cooperativa, la Guardia di Finanza di Locri, coordinata dal Sostituto Procuratore di Locri, Ezio Arcadi, avviò le indagini al fine di verificare l’eventuale sussistenza di responsabilità penali nella vicenda fallimentare; concluse le indagini, la Procura chiese il rinvio a giudizio nei confronti di 12 persone: i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore dell’Unione Nazionale Cooperative Italiane.

Le accuse mosse

La tesi dell’accusa era che i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società avrebbero compiuto operazioni di grave imprudenza con il fine di ritardare il fallimento, aggravando così il dissesto della società, ed avrebbero falsificato le scritture contabili al contestuale fine di procurarsi un ingiusto vantaggio e di arrecare pregiudizio ai creditori.

Ai componenti del Collegio Sindacale ed al Revisore il PM Dott. Arcadi contestava, invece, l’omissione dolosa dei controlli previsti dalla legge: omissione che, anche secondo la ricostruzione del Consulente di parte della Procura, avrebbe favorito, in modo determinante, la realizzazione delle condotte criminose da parte dei componenti del C.d.A.

Il proscioglimento

Il primo ad essere prosciolto da tutte le accuse è stato il Revisore della Cooperativa, unico imputato a non avere scelto il rito abbreviato, difeso dall’avvocato Alfredo Foti del Foro di Roma: durante la sua arringa il penalista, dopo avere richiamato l’attenzione del GUP di Locri, La Rosa, circa la sussistenza di un palese errore di interpretazione della normativa fallimentare da parte dell’Ufficio di Procura, si è soffermato esclusivamente sui profili giuridici della vicenda processuale, eccependo, in particolare, l’impossibilità giuridica di una contestazione formulata nei termini di un reato omissivo improprio, mancando in capo all’imputato una posizione di garanzia penalmente rilevante che potesse giustificare l’imputazione a titolo di concorso nella bancarotta fraudolenta, e concludendo per una pronuncia di proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il Giudice, condividendo interamente le argomentazioni in punto di diritto espresse dall’avvocato Foti, ha emesso sentenza di non luogo a procedere in favore del Revisore, proprio con la formula richiesta dal penalista, ovvero perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Tutti assolti

Successivamente, una volta conclusa la trattazione della posizione del Revisore, il Giudice ha aperto la discussione del processo a carico di tutti gli altri 11 imputati – componenti del C.d.A. e del Collegio Sindacale – i quali avevano già effettuato richiesta di essere giudicati con le forme del rito abbreviato.

Dopo la requisitoria del Pubblico Ministero, e la relativa richiesta di condanna per tutti gli imputati, è toccato alle arringhe dei legali degli altri imputati, gli avvocati Piccolo, Versaci, Albanese, Gerasolo e Gara, tutti del Foro di Locri, i quali hanno fortemente contestato l’integrazione del reato di bancarotta in capo ai rispettivi assistiti, chiedendo l’assoluzione degli stessi perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato.

Anche in questo caso, il Gup, condividendo le argomentazioni dei difensori, ha pronunciato sentenza assolutoria per gli imputati, così demolendo completamente il costrutto accusatorio della Procura.