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Le condotte contestate sarebbero consistite nell’avere, quali dipendenti della Regione Calabria, attestato falsamente la loro presenza sul posto di lavoro ed indotto, di conseguenza, in errore l’ente pubblico. Nella sua requisitoria il Pubblico Ministero, dott. Mancuso, ha chiesto la condanna degli imputati alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa.
L’avv. Giuseppe Fonte, difensore degli imputati, nello specifico ha eccepito l’inutilizzabilità della prova video, per mancanza in atti di un provvedimento motivato che autorizzasse le videoriprese. L’avvocato, ha evidenziato altresì che, essendo la videoripresa classificabile tra le prove atipiche, solo se utilizzate dalla polizia giudiziaria quale mezzo di ricerca della prova, secondo una recente sentenza della Cassazione Sezioni Unite, necessitano, quantomeno, di un decreto motivato del pubblico ministero che, nel caso di specie, mancava.
L’unico atto autorizzativo presente, era invece, una mera “autorizzazione in bianco” priva di qualunque motivazione. L’avv. Fonte ha concluso chiedendo l’assoluzione degli imputati per i reati loro ascritti, previa declaratoria di inutilizzabilità delle videoriprese .
Il GUP ha rinviato per le eventuali repliche, e per la decisione finale, all’udienza del 16 Dicembre 2015.