Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Importante sentenza del Tribunale di Cosenza in relazione ad un contenzioso tra la Credifarma S.p.A e l’ASP di Cosenza. La Credifarma è in sostanza la società finanziaria che anticipa le somme dovute dall’Asp alle farmacie rappresentate. La Credifarma richiedeva all’ASP di Cosenza in via principale, la condanna dell’ASP al pagamento del complessivo importo di € 6.593.245,43, a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/02; in via subordinata, la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 2.122.902,59 a titolo di interessi convenzionali addebitati ai farmacisti per l’anticipazione delle D.C.R. finanziate e di € 207.969,67 a titolo di interessi convenzionali in relazione all’anticipazione delle D.C.R. non finanziate; in via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna al pagamento degli interessi legali dalla scadenza al soddisfo, per un importo complessivo pari ad € 1.469.698,16.
L’ASP di Cosenza era rappresentata in giudizio dall’avvocato Nicola Gaetano del Foro di Paola. Il Tribunale di Cosenza, ascoltate le parti convenute, ha stabilito, invece, che ai farmacisti non spettano gli interessi moratori ex D L.vo n.231/02 e cioè il 9% ma solo gli interessi legali. La valutazione del Giudice monocratico non ha dato ragione dunque alla ricorrente e accolto parzialmente le loro richieste: “Le questioni oggetto di causa attengono, per un verso, alla misura del tasso di interesse da applicare e, in particolare, all’invocabilità delle previsioni contenute nel D. Lgs. n. 231/2002 e, per altro verso, alla decorrenza degli stessi anche in ordine al rispetto dei termini previsti dall’art. 8 D.P.R. n. 371/1998 per la consegna delle ricette e delle distinte contabili da parte delle singole farmacie -ha argomentato il Giudice-. Rispetto alla prima questione, si deve rilevare che la disciplina degli interessi spettanti ai farmacisti per le prestazioni rese in regime di convenzione con il SSN è regolata dall’accordo collettivo trasfuso nel D.p.r. n. 371/1988 che stabilisce che, in caso di mancato pagamento, al farmacista non spettano interessi moratori superiori al tasso legale.”
Inoltre il Giudice, dopo un’ampia argomentazione giurisprudenziale, ha poi affermato che “Alla stregua delle argomentazioni svolte, si deve riconoscere che gli interessi spettanti alla società attrice Credifarma, quale mandataria delle farmacie elencate nell’atto introduttivo, per il ritardato pagamento delle prestazioni erogate devono essere computati al tasso legale di cui all’art. 1284 c.c., (cfr. Cass. Civ. sez. I, 08.08.2007, n. 18308).
!banner!
In conclusione, con la sentenza del 23 ottobre, è stata rigettata la domanda proposta dalla Credifarma S.p.A. nei confronti dell’ASP di Cosenza per il pagamento della somma di euro 6.593.245,43 oltre interessi successivi al 2013. Il Tribunale di Cosenza, inoltre, ha rigettato la domanda subordinata proposta dalla Credifarma di euro 2.122.902,59 ed euro 207.969,67 a titolo di interessi convenzionali per gli interessi pagati in banca come anticipi sulle D.C.R. e, altresì, ha rigettata la domanda ulteriormente subordinata di condanna al pagamento degli interessi legali dal 2008 per euro 1.469.698,16 accogliendo esclusivamente la domanda di pagamento degli interessi legali dalla data della messa in mora (e non dalla data di trasmissione delle D.C.R. mensili) e cioè dall’atto di citazione in giudizio. Un risparmio di risorse consistente per le casse dell’ASP cosentina.