L’uomo doveva rispondere di circonvenzione d’incapace assieme al figlio accusato di ricettazione per la fittizia vendita di un complesso immobiliare di proprietà dell’anziana donna. Ma la difesa ha dimostrato come fosse un reato impossibile
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Non ci fu circonvenzione d’incapace. Così ha stabilito il gup di Novara che ha prosciolto C. P., un avvocato del foto di Crotone, ed il figlio, accusati rispettivamente di circonvenzione d’incapace e ricettazione. I due difesi dagli avvocati Alfredo Foti del foro di Roma e Lucia Bignami del foto di Milano hanno visto finire la loro intricata vicenda giudiziaria con la formula “perché il fatto non sussiste”.
I fatti contestati
L’avvocato C. P., infatti, era accusato dalla Procura della Repubblica di Novara di aver procurato un ingiusto vantaggio al figlio, abusando delle condizioni d’infermità e deficienza fisica in cui versava la zia degli imputati. Questa, infatti, proprio in virtù del suo stato di minorazione, avrebbe venduto al figlio dell’avvocato un complesso immobiliare fatto di appartamenti, autorimesse, cantine ed un alloggio a Vercelli per un valore decisamente inferiore al reale, pattuito in sede di atto notarile, pari a 400mila euro. Valore peraltro mai versato. Il tutto aggravato dalla rilevanza del danno patrimoniale arrecato alla donna. Il figlio del legale, invece, rispondeva di ricettazione per aver ricevuto il provento mediante un acquisto mai pagato e comunque assolutamente incongruo rispetto al complesso immobiliare.
La tesi difensiva
La difesa rappresentata dagli avvocati Foti e Bignami, però, è riuscita a scardinare la tesi accusatoria grazie ad un dettaglio che ha cambiato totalmente le carte in tavola: C. P. ed il figlio erano gli unici eredi dell’anziana signora. Partendo da questo assunto, ammesso anche dalla Procura nella richiesta di rinvio a giudizio, i legali hanno argomentato come il reato di circonvenzione d’incapace sia un reato di evento, in quanto la condotta deve produrre il compimento, da parte dell’incapace (in questo caso l’anziana zia), di un atto che deve necessariamente produrre un effetto giuridico dannoso per lui o per altri. La mancata verificazione di tale evento comporta anche una impossibilità della configurazione della fattispecie delittuosa. Si tratta, in altri termini, di reato impossibile. Alla luce di questa premessa, anche la vendita, che di per sé poteva ritenersi essere avvenuta ad una cifra incongrua, è stata oggettivamente inidonea a produrre eventi dannosi, in quanto il complesso immobiliare era comunque destinato ex lege agli imputati in quanto eredi dell’anziana. L’alienazione, avvenuta un anno prima della morte della donna tramite compravendita ritenuta fittizia e incongrua, non ha determinato danni per l’anziana zia. Alla luce di ciò i due imputati sono stati prosciolti.
Inoltre, il gip di Milano ha anche accolto l’istanza di revoca prodotta dagli avvocati Foti e Bignami, di sequestro della somma di 400mila euro a carico di C. P., disponendone la restituzione dell’intera somma all’imputato.