Il testo prevede nuove funzioni e composizione del Comitato tecnico-scientifico, dà spazio ai volontari e stabilisce che il piano integrato indirizzi gli strumenti urbanistici dei territori che ricadono nelle aree protette
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Garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero e il restauro ambientale di quelle degradate. È questa la ratio della proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali Antonio Montuoro (FdI) e Pierluigi Caputo (FA), “Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità” che intende operare nel solco dei princìpi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e smi e degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile.
«Le finalità della proposta di legge hanno implicazioni positive per la conservazione e la tutela delle aree protette e della rete della biodiversità calabrese nonché – si legge nella relazione illustrativa - delle specie vegetali e animali in esse presenti. Nel rispetto del principio della sostenibilità ambientale è prevista l’attuazione di politiche e l’adozione di strumenti di promozione del territorio in un’ottica di rilancio e valorizzazione del patrimonio naturale della Regione Calabria con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati».
Un progetto articolato
L’obiettivo minimo è naturalmente aggiornare la complessa disciplina sulle aree protette che deve allinearsi al mutato quadro normativo sia a livello comunitario che nazionale. La proposta è già calendarizzata per la seduta di mercoledì della Quarta Commissione Consiliare presieduta dal leghista Pietro Raso. Tutto fa supporre che la maggioranza non troverà ostacoli, visto anche che è già chiuso il termine per la presentazione degli emendamenti.
Gli 83 articoli che compongono la proposta di legge sono divisi in IX Titoli.
Il “titolo I”, detta le disposizioni generali in materia di parchi regionali, riserve naturali generali e rete regionale della biodiversità, prevede l’istituzione del Comitato tecnico-scientifico e l’Osservatorio regionale della biodiversità, enti con funzioni consultive e propositive e indica i contenuti e le competenze in materia di programmazione regionale sulle aree protette.
Il “titolo II”, individua, nell’ambito delle aree protette, le funzioni di Regione e enti locali; detta disposizioni in materia di parchi regionali, disciplinando gli organi del parco e i diversi aspetti legati alla loro gestione e organizzazione; norma il procedimento di istituzione delle riserve regionali e detta norma comuni per le aree protette.
Il “titolo III”, disciplina il sistema regionale della biodiversità, individuando, a tal riguardo, le funzioni di Regione, enti locali e enti parco; detta norme in materia di conservazione e valorizzazione di siti di particolare rilevanza naturalistica; disciplina l’iter per la valutazione di incidenza su tali siti.
Il “titolo IV” riconosce e disciplina i geositi di interesse regionale. Il “titolo V”, disciplina la materia della sorveglianza delle aree protette, delle conseguenti sanzioni previste e la destinazione delle somme eventualmente riscosse. Il “titolo VI”, disciplina i servizi volontari di vigilanza ambientale da parte delle Guardie ecologiche volontarie, di cui definisce ruolo, compiti e doveri.
Il “titolo VII”, prevede il ruolo della Regione in materia di educazione alla sostenibilità ambientale e organizza le attività formative e propositive. I titoli “VIII e IX” disciplinano le norme transitorie e le abrogazioni.
Il Comitato tecnico scientifico
Partiamo dalla definizione del sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità che è costituito dai Parchi regionali e dalle Riserve naturali regionali (istituite ai sensi delle leggi regionali); e dalla rete regionale della biodiversità, che viene definita dall’articolo 6 come «l’insieme delle aree soggette a disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela di specie e habitat di interesse conservazionistico». La rete è costituita da siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata “Rete Natura 2000”, composta da siti di importanza comunitaria, SIC, riconosciuti dalla Commissione europea e designate quale Zone speciali di conservazione (Zsc); da Zone di protezione speciale (Zps); dalle aree di collegamento ecologico funzionale e dalle zone umide di importanza internazionale.
Il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette e la biodiversità è organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale per l’attuazione della legge e, in generale, per la tutela e la valorizzazione degli aspetti naturalistici e della biodiversità.
Nominato dal presidente della Giunta regionale è composto: dall’Assessore regionale con delega alle aree protette, dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Ambiente, Agricoltura, Turismo, Urbanistica e Paesaggio. Vi farà parte anche il Dirigente del Settore competente in materia di Parchi e Aree protette della Regione Calabria; il responsabile regionale Carabinieri Forestali (CUTFAA); dai Presidenti dell’Anci e dell’Anpci e dell’Upi (Unione Province d’Italia), un membro designato dall’ Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpacal).
Nella semplificazione nella composizione del Comitato Tecnico-scientifico è inclusa la partecipazione della rappresentanza degli studenti delle scuole superiori di II grado e delle università calabresi. Faranno parte del Comitato cinque esperti, scelti fra una terna di nominativi, per ciascuna delle seguenti figure professionali, indicati dalle università della Calabria: 1) un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in flora terrestre; 2) un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in fauna terrestre; 3) un esperto in scienze geologiche; 4) un esperto in biologia marina; 5) un esperto in scienze agrarie e forestali e botanica.
Infine, completano la composizione dell’organismo, due rappresentanti tra quelli indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute.
I componenti del comitato durano in carica per l’intera legislatura e fino all’insediamento del successivo. La partecipazione è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.
Piano integrato per il Parco
È una delle novità previste dal nuovo testo di legge. Il Piano integrato per il parco è infatti lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione.
La pianificazione riguarda la perimetrazione del Parco, l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone; la disciplina e la progettazione attuativa delle previsioni del piano stesso; specifici vincoli e salvaguardie; e individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico ambientale e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all’interno del parco; individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della Carta della natura di cui all’articolo 3 della Legge 394/1991; e si conforma alle misure di conservazione dei siti di “rete Natura 2000”.
In tal senso il Piano integrato del Parco si conforma al piano paesaggistico e sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello. Il che significa che gli enti locali adegueranno i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni della medesima sezione pianificatoria del piano integrato per il parco.
La sezione programmatica del Piano integrato per il parco, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale e nel rispetto dei principi di cooperazione con lo Stato e di partecipazione degli enti locali interessati: attua gli obiettivi e i fini istitutivi del parco; individua e promuove iniziative e attività di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco, nelle aree contigue e nei territori adiacenti, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica.
Tra le prerogative rientrano anche il riconoscimento del ruolo anche delle attività agricole e zootecniche ai fini della tutela ambientale e paesaggistica; l’individuazione delle azioni relative alla didattica, alla formazione e informazione ambientale e all’educazione allo sviluppo sostenibile.
La proposta di Piano integrato per il Parco, predisposta dal Consiglio direttivo del Parco è approvato dalla giunta regionale previa acquisizione del parere del Comitato tecnico scientifico. Il Piano integrato del Parco è aggiornato con cadenza decennale, seguendo lo stesso procedimento di formazione e approvazione.
Spazio ai volontari
La Regione intende promuovere la partecipazione dei cittadini alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale. Il servizio volontario di vigilanza è svolto mediante atto di nomina della Regione e previo conseguimento della qualifica di Guardia Ecologica Volontaria dopo appositi esami.
Gli Enti gestori dei parchi regionali, delle riserve regionali, la città metropolitana, i Comuni e le associazioni di Comuni, ove intendano avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l’attività di servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie.
A stabilirlo è l’articolo 69 della proposta di legge che specifica come si potrà attivare il servizio attraverso l’utilizzo di Guardie ecologiche volontarie singole o di apposite convenzioni con le associazioni ambientaliste.
Le Guardie Ecologiche Volontarie, che sono pubblici ufficiali dotati di tesserino e distintivo, opereranno per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell’ambiente, della flora e della fauna. In particolare, svolgono compiti di prevenzione delle violazioni stabilite dalla legge, attuano la vigilanza attraverso l’accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi, e svolgono compiti di educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l’informazione sulle normative in materia ambientale.
Tuttavia l’espletamento del servizio non dà luogo a un rapporto di pubblico impiego, perché comunque sarà prestato a titolo gratuito e senza rimborso spese.