L’ordinanza del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, con cui è stato ordinato lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dall’impianto di trattamento di Ponticelli nella discarica privata per rifiuti non pericolosi di Sovreco, contiene elementi di illegittimità e non è stata concordata, come previsto dalla normativa, con il prefetto.

È quanto evidenziato dalla Prefettura di Crotone che, attraverso una nota stampa, informa di aver inviato una comunicazione al Comune il 19 luglio scorso nella quale si evidenzia che nel provvedimento adottato dal sindaco per fronteggiare l’emergenza rifiuti «è illegittimo il richiamo contestuale nell’ordinanza degli articoli 50 e 54 del Testo unico degli enti locali (Tuel). Tali disposizioni conferiscono, infatti, ai sindaci specifici poteri di ordinanza, sulla base di presupposti molto diversi tra di loro e per disciplinare fattispecie diverse».

Il prefetto evidenzia, infatti, che «mentre le ordinanze ex art. 50 sono adottate dal sindaco quale organo apicale dell’ente al fine di fronteggiare una eccezionale ed imprevedibile emergenza sanitaria o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, quelle adottate ai sensi dell’art. 54 comma 4 del Tuel sono emanate dal Sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, previa comunicazione al Prefetto, e sono finalizzate a prevenire ed eliminare gravi pericoli idonei a minacciare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana».

Ecco perché, nella comunicazione della prefettura, «oltre al richiamo contestuale degli articoli 50 e 54 Tuel, è stato pertanto segnalato che alcuna preventiva comunicazione era stata effettuata circa l’emissione dell’ordinanza il cui contenuto deve essere concordato con il prefetto anche al fine di consentire la predisposizione degli strumenti necessari alla sua attuazione».

A seguito dei rilievi segnalati, Voce «ha emesso provvedimento di rettifica della precedente ordinanza, eliminando ogni riferimento all’art. 54 Tuel il quale sarebbe stato inserito “solo per mero refuso, considerato che i presupposti normativi sono riferibili agli artt. 50 d.lgs. 276/2000 e 191 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152”».

Dalla prefettura, infine, fanno sapere che i rilievi formulati riguardano esclusivamente l’ordinanza del 19 luglio scorso e non quella emessa nella giornata di ieri, che dispone il temporaneo deposito di rifiuti in un piazzale fuori città di proprietà di Akrea, «avendo presupposti e finalità del tutto diversi».